(massima n. 1)
L'art. 2319 c.c., relativo alla revoca degli amministratori della società in accomandita semplice (col consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto), riguarda l'ipotesi in cui non ricorra una giusta causa, laddove, per l'ipotesi di revoca per giusta causa ha valore la regola generale, valida per tutte le società di persone per effetto dei richiami contenuti negli artt. 2315 e 2293 c.c., che conferisce ad ogni socio la facoltà di richiedere giudizialmente la revoca degli amministratori (art. 2259, terzo comma c.c.). Nelle società di persone, pur in presenza di autonomia patrimoniale, non è possibile enucleare una volontà o un interesse distinti da quelli dei singoli soci, e, in realtà, la volontà e l'interesse della società non rappresentano altro che la somma delle volontà e degli interessi dei soci. Allorché, quindi, in un procedimento avente ad oggetto la revoca dell'amministrazione di una società in accomandita semplice siano presenti tutti i soci, non può ritenersi che il contraddittorio non sia stato ritualmente costituito per la mancata citazione in giudizio della società in quanto tale.