(massima n. 1)
In tema di rappresentanza delle società, se ai fatti ad essa inerenti (cessazione, attribuzione della stessa ad altro soggetto, estensione o riduzione del suo ambito) non sia stata data la prescritta pubblicità, gli atti compiuti in nome e per conto della società stessa da un soggetto, che è pienamente legittimato, non sono né inefficaci in senso assoluto, né nulli, ma solo inopponibili al terzo estraneo alla società e sempre che questi, manifestando disinteresse all'efficacia di quegli atti nei suoi confronti, eccepisca l'ignoranza del fatto non iscritto.