Cass. civ. n. 2812/2002
In tema di Irpef e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, qualora l'amministratore di società in nome collettivo non provveda tempestivamente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese (ai sensi degli artt. 2295 e 2300 c.c.) della modificazione dell'atto costitutivo rappresentata dal recesso del socio dalla società, e quest'ultimo non comunichi il recesso all'amministrazione finanziaria, il socio medesimo non può opporre ai fini dell'applicazione dell'Irpef sul suo reddito di partecipazione il recesso non iscritto e non comunicato, poiché egli ha il potere di sostituire all'amministratore inerte e, in ogni caso, è gravato, medio tempore, dell'onere di comunicare all'amministrazione l'intervenuto recesso.
Cass. civ. n. 2/1970
In tema di società in nome collettivo, fra i «terzi» ai quali – a norma dell'art. 2300 c.c. – non è opponibile la modificazione dell'atto costitutivo non iscritta nel registro delle imprese, sono da ricomprendersi, oltre ai creditori sociali, anche quelli particolari del socio qualora essi, esercitando la facoltà di cui all'art. 2270 c.c., abbiano acquistato diritti, mediante sequestro o pignoramento, anteriormente all'iscrizione della modificazione dell'atto costitutivo. Pertanto lo scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un socio, con contemporanea liquidazione e corresponsione della quota, fino a quando non sia iscritto nel registro predetto, è inopponibile a chi, essendo creditore particolare del socio, a norma dell'art. 2270 c.c. abbia agito per il sequestro conservativo degli utili spettanti al socio stesso e della quota sociale. Tale inopponibilità, peraltro, non pregiudica la validità e l'efficacia – nei confronti della società e dei soci – del diritto del socio recedente a conseguire la liquidazione della parte degli utili e della quota spettantigli.