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Articolo 2300 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Modificazioni dell'atto costitutivo

Dispositivo dell'art. 2300 Codice Civile

Gli amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio del registro delle imprese l'iscrizione delle modificazioni dell'atto costitutivo [2252] e degli altri fatti relativi alla società, dei quali è obbligatoria l'iscrizione [2188, 2626].

Se la modificazione dell'atto costitutivo risulta da deliberazione dei soci, questa deve essere depositata in copia autentica [2703].

Le modificazioni(1) dell'atto costitutivo, finché non sono iscritte, non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza [2193].

Note

(1) La mancata iscrizione della modifica dell'atto costitutivo non determina l'irregolarità della società, bensì la inopponibilità della stessa ai terzi.

Ratio Legis

La norma, coerentemente a quanto prescritto in tema di pubblicazione dell'atto costitutivo [v. 2296] e di mancata iscrizione della società nel registro delle imprese [v. 2297], individua nella iscrizione della modifica dell'atto costitutivo il presupposto di efficacia nei confronti dei terzi della modifica stessa, fatta salva la possibilità per i terzi di provare la propria incolpevole ignoranza.

Spiegazione dell'art. 2300 Codice Civile

La norma in esame obbliga gli amministratori a iscrivere entro trenta giorni dal fatto o dall’assunzione della relativa decisione qualsiasi modificazione dell’atto costitutivo.

L’iscrizione ha efficacia dichiarativa, costituendo il presupposto dell'opponibilità ai terzi della modifica. Ciò è particolarmente significativo se si considera che, ad esempio, è l’oggetto sociale a delimitare l’ampiezza dei poteri di rappresentanza assegnati ai soci-amministratori.

Anche nel caso di scioglimento del singolo rapporto partecipativo (recesso; esclusione; morte del socio) o di ingresso in società di un nuovo socio il mutamento della compagine sociale sarà efficace nei confronti dei terzi dal momento dell’iscrizione dell’atto o del fatto che lo ha determinato.

In mancanza dell’iscrizione, sempre ai fini dell'opponibilità, dovrà provarsi che i terzi ne erano comunque a conoscenza.

Massime relative all'art. 2300 Codice Civile

Cass. civ. n. 2812/2002

In tema di Irpef e con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, qualora l'amministratore di società in nome collettivo non provveda tempestivamente alla richiesta di iscrizione nel registro delle imprese (ai sensi degli artt. 2295 e 2300 c.c.) della modificazione dell'atto costitutivo rappresentata dal recesso del socio dalla società, e quest'ultimo non comunichi il recesso all'amministrazione finanziaria, il socio medesimo non può opporre ai fini dell'applicazione dell'Irpef sul suo reddito di partecipazione il recesso non iscritto e non comunicato, poiché egli ha il potere di sostituire all'amministratore inerte e, in ogni caso, è gravato, medio tempore, dell'onere di comunicare all'amministrazione l'intervenuto recesso.

Cass. civ. n. 2/1970

In tema di società in nome collettivo, fra i «terzi» ai quali – a norma dell'art. 2300 c.c. – non è opponibile la modificazione dell'atto costitutivo non iscritta nel registro delle imprese, sono da ricomprendersi, oltre ai creditori sociali, anche quelli particolari del socio qualora essi, esercitando la facoltà di cui all'art. 2270 c.c., abbiano acquistato diritti, mediante sequestro o pignoramento, anteriormente all'iscrizione della modificazione dell'atto costitutivo. Pertanto lo scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un socio, con contemporanea liquidazione e corresponsione della quota, fino a quando non sia iscritto nel registro predetto, è inopponibile a chi, essendo creditore particolare del socio, a norma dell'art. 2270 c.c. abbia agito per il sequestro conservativo degli utili spettanti al socio stesso e della quota sociale. Tale inopponibilità, peraltro, non pregiudica la validità e l'efficacia – nei confronti della società e dei soci – del diritto del socio recedente a conseguire la liquidazione della parte degli utili e della quota spettantigli.

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Filippo F. chiede
lunedì 18/04/2016 - Emilia-Romagna
“L'8/1 ho mandato regolare preavviso di 3 mesi per il recesso da un'snc a tempo indeterminato. (Primo comma art. 2285). Come previsto ho riscontrato totale ostilità da parte degli altri soci. Innanzitutto non vi è la minima intenzione da parte dell'amministratore di andare a regolarizzare la cosa in camera di commercio, cosa che in teoria dovrebbe fare entro 30 gg dall'8/4 (tre mesi dal preavviso), in caso non vi si recasse posso andarci io? Il 9/5 può andare? Presumo io debba portare la lettera di preavviso e le ricevute delle raccomandate inviate in originale. Mi verranno trattenute? La camera di commercio mi rilascerà una ricevuta o un documento attestante la presa in visione/consegna delle prove di preavviso?
Gli altri soci inoltre iniziano a reclamare presunti crediti personali nei miei confronti. Essendo comunque un'eventuale procedimento civile tra me e l'snc, possono incidere eventuali crediti personali di altri soci nei miei confronti? Se si, come potrebbero provarli? Dovrei preoccuparmi di questi presunti crediti?
Essendo praticamente certo che non procederanno con la liquidazione, dovrò io procedere legalmente contro l'snc e, presumendo che il termine ultimo per loro per pagarmi è l'8/10 (3+6 mesi dall'8/1), devo aspettare tale termine per agire legalmente contro l'snc o posso, sempre rivolgendomi ad un legale, predisporre l'atto di citazione già l'8/7? Ciò per fissare la prima udienza già subito dopo l'8/10. È ciò possibile? Atto di citazione 8/7 o 8/10?
Ultimissima cosa, chi dovrà pagare spese legali (avvocati) e spese per una perizia giurata? L'snc in questione ha parecchi beni immobili che però, essendo stati acquisiti parecchi decenni fa, a bilancio hanno un valore molto basso rispetto al valore di mercato. Penso che in questo caso una perizia giurata, per quanto dispendiosa, sia fondamentale. Al fine della liquidazione della mia quota farà fede il valore attuale di mercato delle proprietà, giusto?
Grazie Mille”
Consulenza legale i 22/04/2016
Eccettuato il caso in cui l’atto costitutivo della società non preveda diversamente, il recesso del socio è atto “recettizio”, ovvero non richiede né l’accettazione né il consenso degli altri soci destinatari, e diviene operante nel momento in cui la dichiarazione di recesso giunge a conoscenza di questi ultimi. Se, come nel caso di specie, la durata della società è indeterminata, il recesso diverrà efficace dopo la scadenza del termine di preavviso, ovvero dopo 3 mesi.
Il recesso del socio va comunicato alla Camera di Commercio per l’iscrizione della variazione sociale nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dal momento in cui il recesso ha acquisito efficacia (art. 2300 c.c.): ciò, si noti bene, non ai fini della validità dell’atto in sè – atto che nei confronti della società e nei rapporti interni alla medesima è pienamente efficace – quanto piuttosto ai fini di pubblicità verso l’esterno.
Infatti, qualora la variazione societaria non risulti iscritta nel Registro delle Imprese, i terzi non potranno averne conoscenza e ciò implica che il socio receduto non potrà opporla a questi ultimi (si parla in questi casi di pubblicità “dichiarativa” e non “costitutiva”), a meno che non provi che ne abbiano avuto conoscenza. Al contrario, l’ignoranza del recesso non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l’iscrizione è avvenuta. Ciò è di particolare importanza per il socio uscente, poiché se il suo recesso non è opponibile ai terzi egli dovrà continuare ad assumersi nei loro confronti la responsabilità per le obbligazioni sociali contratte successivamente allo scioglimento del suo rapporto.
Ciò assume rilevanza, inoltre, anche sotto il profilo dell’individuazione del soggetto tenuto ad effettuare la predetta comunicazione alla Camera di Commercio.
Infatti, il socio receduto non può dirsi “obbligato” a dare pubblicità all’evento, in quanto – proprio a seguito del recesso – egli ha perso ogni potere di gestione della società essendone divenuto completamente estraneo; diverso è, invece, per gli altri soci (anzi, più correttamente, per gli amministratori) che sono per legge tenuti a richiedere l’iscrizione del recesso del socio nel Registro delle Imprese nel termine di 30 giorni dal momento in cui il recesso stesso si è perfezionato, pena la comminazione di una sanzione amministrativa nel caso l’iscrizione sia stata richiesta oltre il termine di legge.
Ciò significa, anche per dare una prima risposta al quesito posto, che il socio receduto, anche se non è obbligato a farlo, è tuttavia pienamente legittimato a comunicare la variazione per interesse personale, proprio ad evitare le conseguenze anzidette. Portare a conoscenza dei terzi, infatti, tramite il Registro delle Imprese, l’uscita del socio dalla società conseguentemente al suo recesso, soddisfa contemporaneamente sia gli interessi dei soci rimasti in società, sia gli interessi del socio receduto, in quanto da un lato evita che quest’ultimo possa continuare ad impegnare la società nei confronti dei terzi, dall’altra esclude ogni responsabilità del socio receduto verso i terzi per le obbligazioni sociali successivamente contratte.
E’ per questa ragione che il socio receduto può essere qualificato anch’esso “soggetto interessato”, quindi legittimato alla presentazione della domanda di iscrizione del suo recesso nel Registro delle Imprese (ciò trova una conferma normativa nell’articolo 2189 del codice civile, il quale prevede, infatti, che le domande di iscrizione al Registro delle Imprese siano presentate dai “soggetti interessati”). Nel caso in cui la segnalazione venga fatta dal socio receduto e non dagli amministratori, non vi è un limite di tempo (ovvero il socio receduto non dovrà rispettare il termine dei 30 giorni di cui all’art. 2300 c.c.: è evidente, comunque, che prima si occuperà dell’incombente e meglio sarà).
La legge, tuttavia, disciplina una particolare procedura finalizzata ad ottenere, comunque, l’iscrizione d’ufficio dell’evento qualora gli amministratori non vi provvedano (art. 2190 c.c.), procedura che può essere attivata anche dal socio receduto.Quest’ultimo può, infatti, presentare un esposto alla Camera di Commercio da cui emerga l’evidenza del recesso, allegando cioè tutti i documenti relativi ai fatti (es. raccomandata con avvenuta notifica alla società e agli altri soci). L’ufficio, verificata l’esistenza effettiva dei presupposti per l’iscrizione, invierà dapprima una raccomandata alla società e agli amministratori, con assegnazione di un termine di 30 giorni per procedere all'incombenza con il deposito degli atti previsti dall’art. 2300 c.c. (ovvero la delibera in copia autentica dalla quale risulta la modifica dell’atto costitutivo); scaduto questo termine senza che sia intervenuta la modifica richiesta, provvederà a trasmettere gli atti al Giudice perché provveda quest’ultimo in via ufficiosa con decreto; il provvedimento del Giudice verrà poi iscritto nel Registro delle Imprese.

E' opportuno mettere in evidenza che il controllo del Giudice sulla richiesta di variazione del Registro delle Imprese (così come quello che esercita il Conservatore) è limitato alla legalità formale dell'atto ed alla verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione dell'atto esclusivamente sulla base degli elementi risultanti dallo stesso, prescindendo da ogni valutazione di merito e degli eventuali vizi che potrebbero essere fatti valere dai terzi interessati (ad esempio, non viene operato alcun controllo sulla eventuale mancanza di giusta causa del recesso).

Sempre l’ufficio comunicherà, infine, l'avvenuta iscrizione sia alla società che all’interessato, comminando la sanzione amministrativa agli amministratori obbligati all’adempimento di legge omesso.

Il socio receduto ha diritto soltanto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della sua quota: la liquidazione di questa somma andrà fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale ed il pagamento effettivo dovrà avvenire entro sei mesi dal giorno in cui si è perfezionato il recesso.

L’eventuale esistenza di pretesi crediti degli altri soci nei confronti del socio receduto dovrà “preoccupare” solamente nel momento in cui si tratti, ovviamente, di pretese fondate: in concreto, ciò potrà rilevare nell’eventualità in cui si apra un giudizio per la liquidazione della quota spettante al socio uscente che non è stata ancora pagata entro il termine di legge. In tal caso, i soci dovranno provare la fondatezza delle loro pretese (a mezzo documenti oppure a mezzo testimoni) e qualora dovessero riuscire a dimostrare che i crediti che vantano sono effettivamente spettanti, li potranno eventualmente opporre in compensazione con il credito alla liquidazione della quota del socio receduto.

E’ evidente, in ogni caso, che ogni azione in proposito non potrà essere intrapresa se non dopo che sono scaduti i termini massimi di legge per la liquidazione del socio uscente: pertanto, per rispondere al quesito, non si potrà anticipare la notifica dell’atto di citazione né la data di prima udienza in esso indicata rispetto al termine dei sei mesi dall’efficacia del recesso.

Se, in corso di causa, si rendesse necessario effettuare una perizia sugli immobili di proprietà della società oppure qualunque altro tipo di indagine a fini di prova, le spese – come avviene di norma - saranno poste presumibilmente (ma l’ultima parola spetta al Giudice, che ha la piena discrezionalità in questi casi) a carico, e quindi anticipate, dalla parte richiedente; qualora, poi, all’esito del giudizio, la pronuncia del Giudice risulti favorevole alla parte che ha anticipato le spese, per il principio della soccombenza queste ultime dovranno essere rimborsate dalla parte che ha perso alla parte vittoriosa.