(massima n. 1)
L'impugnazione č validamente notificata al procuratore costituito di una societā estintasi per incorporazione dopo il deposito della sentenza impugnata se, come nella specie, l'istante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacitā della persona giuridica mediante notifica o dichiarazione del procuratore all'udienza, senza che in contrario possa invocarsi la presunzione di conoscenza da parte dei terzi dei fatti di cui la legge prescrive l'iscrizione, a norma dell'art. 2193 c.c., non operando tale principio in campo processuale.