(massima n. 1)
La curatela fallimentare che abbia concesso in locazione a terzi un immobile sulla base dell'accoglimento dell'azione revocatoria nei gradi di merito, č tenuta - una volta venuto meno il titolo che aveva giustificato l'acquisizione del bene alla massa, per effetto dell'estinzione del giudizio, dichiarata per mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio - a restituire al proprietario il bene e i frutti dal medesimo prodotti, nella specie, i canoni percepiti per la durata della locazione, atteso che l'obbligo restitutorio in questione č regolato dagli artt. 2033 e 2037 c.c. in tema di ripetizione di indebito