(massima n. 1)
Nell'indebito inerente alla consegna di cosa determinata (art. 2037 c.c.) l'impossibilitą di restituzione del bene, che trasforma l'obbligazione restitutoria dell'accipiens in obbligazione di versare l'equivalente in denaro, deve essere dedotta e provata da parte di quest'ultimo, non del solvens, nemmeno ove esso, prefigurandosi la perdita o distruzione del bene, agisca direttamente per conseguire detto equivalente, salva in tal caso la facoltą del convenuto di opporre la possibilitą di effettuare la restituzione stessa (con l'offerta di provvedervi).