La vicenda ha preso avvio dall’ingiunzione di pagamento con cui gli eredi di un lavoratore deceduto avevano chiesto alla società di cui questi era dipendente il pagamento di una somma a titolo di indennità per le ferie da lui non godute in vita. La società aveva proposto opposizione, che era stata rigettata prima dal tribunale di Firenze e poi anche dalla Corte d'appello.
I giudici hanno infatti ritenuto che la somma richiesta fosse dovuta, in quanto il diritto all’indennità per le ferie non godute prescinde dalla responsabilità del datore di lavoro e, inoltre, dagli atti non constava che quest’ultimo avesse offerto al de cuius di fruirne e che questi avesse rifiutato.
La società ha così proposto ricorso in Cassazione, che si è espressa con l’ordinanza n. 7976/2020, rigettandolo.
La Suprema Corte ha osservato che, anche se per il datore di lavoro è diventato impossibile, senza sua colpa, consentire al dipendente la fruizione delle ferie, quest’ultimo ha comunque diritto ad un’indennità sostitutiva per il loro mancato godimento, la quale ha natura retributiva, in quanto costituisce la corresponsione del valore delle prestazioni eseguite dal lavoratore, non dovute e non restituibili in forma specifica a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c.
Tale diritto del lavoratore è escluso solamente se il datore di lavoro dimostri di avergli fatto offerta di fruire di un adeguato tempo per le ferie ma il lavoratore non se ne sia avvalso, configurando la c.d. mora del creditore.
Nel caso in esame, i giudici di merito hanno rilevato che l’indennità per il mancato godimento delle ferie da parte del de cuius non fosse collegata ad una responsabilità del datore di lavoro, ma, non avendo rifiutato alcuna offerta di goderne, il lavoratore aveva comunque diritto di fruirne. Dal momento, però, che questi era deceduto e non era più possibile per lui beneficiare delle ferie maturate, queste dovevano essere monetizzate.
Dunque, secondo la Cassazione, la corte territoriale si è correttamente attenuta sia ai principi costituzionali e di legge, sia ai principi comunitari in tema ferie dei lavoratori, in particolare: all’art. 36 Cost, che esclude la possibilità per il lavoratore di rinunciare alle ferie; all’art. 2 del d.lgs. n. 66 del 2003, che prevede che il diritto alle ferie non possa essere sostituito dall’indennità per le ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro; all’art. 7 comma 2 della direttiva 2003/88/CE, la quale prevede la possibilità di sostituire il diritto alle ferie con un’indennità solo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.