La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti(1).
La transazione non può essere annullata per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti(1).
(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
Cass. civ. n. 17015/2007
Ai fini dell'annullamento della transazione per errore, rileva il solo errore di diritto sulla situazione costituente il presupposto della res controversa e quindi su un antecedente logico della transazione e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia tra le parti (cosiddetto caput controversum ). Ne consegue che non è annullabile la transazione con la quale le parti abbiano convenuto un determinato corrispettivo come incentivo all'esodo ed a tacitazione di tutti i diritti del lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione e non già ad un suo presupposto.Cass. civ. n. 5141/2003
Poiché, ai sensi dell'art. 1969 c.c., è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa e quindi antecedente logico della transazione, e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia fra le parti (il cosiddetto caput controversum ), non è annullabile la transazione con la quale il conduttore si sia impegnato a recedere dal contratto di locazione contro la rinuncia del locatore ad avvalersi della comunicazione di diniego della rinnovazione della locazione, e ciò abbia fatto ritenendo erroneamente tale rinuncia produttiva di effetti benché priva dell'indicazione dei motivi; ciò in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione, e non già ad un suo presupposto.Cass. civ. n. 6582/1981
La determinazione degli arbitri irrituali, che si concreti in un negozio avente natura transattiva, non è impugnabile per errore di diritto e tale è anche quello concernente l'individuazione della disciplina collettiva privatistica da essi applicabile, comportante violazione del canone legale di ermeneutica stabilito dal secondo comma dell'art. 1362 c.c.Cass. civ. n. 1465/1981
L'errore di diritto non è invocabile come motivo di annullamento della transazione solo se cade su questione che è stata oggetto di controversia fra le parti caput controversum , mentre se riguarda questione estranea all'oggetto della lite transatta caput non controversum , esso rende impugnabile la transazione, incidendo in tal caso il vizio non sul negozio transattivo, bensì su un presupposto di questo, che ha indotto le parti a transigere la controversia.Cass. civ. n. 730/1973
La transazione non è impugnabile per errore se questo cade sull'oggetto della lite transatta: ma se l'errore riguarda un fatto estraneo al caput controversum , proprio perché su tale fatto non vi è transazione, non si pone una questione di impugnabilità o meno della transazione, bensì un problema relativo alle situazioni giuridiche delle parti in ordine alla lite non transatta.
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!
Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.
“Buon giorno,
avrei bisogno di avere conferma su 2 ricorsi che dovrei presentare al Giudice di Pace:
1- sulla multa lasciata sull'auto il vigile ha sbagliato colore dell'auto (azzurro invece che blu). Mi è già arrivata notifica.
2- lasciavo auto sul parcheggio handicappati, l'auto mi veniva portata via e sulla multa il vigile non ha scritto l'importo da pagare. Mi è arrivata notifica nella quale mi chiedono euro 89,00.
Posso fare riscorso per questi due casi?
Vi sarei molto grata se riusciste a darmi una risposta certa.
Grazie, saluti.”
1. La circostanza descritta nel primo caso non è rappresentata in modo chiaro. Ad ogni modo appare intuibile che sull’auto dell’interessata non sia stata lasciata la “multa”, ma sicuramente il “preavviso di violazione”. Tale preavviso, posto sul veicolo quando il conducente non è presente all'accertamento della violazione: 1) costituisce un atto pubblico perché promana da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni; 2) non è equiparabile al verbale di contestazione; 3) non esaurisce la contestazione della violazione; 4) non è atto obbligatorio ai fini della regolarità del procedimento di contestazione di una violazione. Il preavviso costituisce, perciò, un atto di accertamento del fatto, che non equivale ad accertamento dell'illecito amministrativo. Infatti, affinché l'accertamento dell'illecito sia completo, manca di un dato essenziale e cioè il destinatario dell'atto che, in genere, non può essere identificato in sede di accertamento del fatto.
Nella prassi amministrativa il preavviso di accertamento rappresenta uno strumento di comunicazione dell'avvio del procedimento ed una forma abbreviata per estinguere l'obbligazione da parte del trasgressore nei confronti della pubblica amministrazione.
Qualora l'interessato effettui il pagamento della sanzione entro un certo termine (in genere, quindici giorni dalla data di accertamento, indicato solitamente nel preavviso), utilizzando il bollettino di conto corrente postale allegato al preavviso o reperibile presso l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore (comando di polizia municipale, ecc.), può evitare di pagare le spese di notifica che gli sarebbero invece addebitate con l'invio del verbale di contestazione. Decorso il termine indicato, tuttavia, non è più ammesso il pagamento in misura ridotta della somma indicata nel preavviso e il verbale di contestazione è notificato al trasgressore secondo le forme previste dal Codice della strada. Pertanto un possibile errore sul preavviso di violazione non inficia sicuramente la validità della contestazione, e non è possibile presentare ricorso avverso tale documentazione, in quanto ammessa solo avverso il verbale di contestazione notificato successivamente. Nel caso in esame, qualora l’errore del colore sia stato anche ripetuto nel verbale di contestazione notificato mediante servizio postale, si ritiene che tale errore, derivante molto probabilmente da una non esatta percezione sensoriale dell’agente accertatore, falsata anche dalle condizioni di tempo e di luogo in cui si trovava il veicolo (il blu e l’azzurro hanno caratteristiche cromatiche somiglianti, e possono essere facilmente confuse in base alla luce a cui sono esposte, ancor più se trattasi di vernice metallizzata), non sia di per sé autonomamente sufficiente per legittimare un ricorso avverso il verbale di contestazione, in quanto non sono comunque stati errati i dati identificativi essenziali del veicolo, quali il modello ed il numero di targa.
2. Anche il secondo caso non è rappresentato in modo chiaro, e lascia pensare che ci troviamo nella medesima situazione in base alla quale l’agente accertatore abbia emesso un preavviso di violazione come nel primo caso anzidetto, senza che sia stato indicato l’importo da pagare, in quanto l’interessata riferisce che successivamente le è pervenuta notifica col la quale viene richiesto il pagamento di Euro 89,00. Se così fosse, valgono, ovviamente, gli stessi principi enunciati nel primo caso circa il “preavviso di Violazione”. Suscita però perplessità la circostanza secondo cui l’agente accertatore abbia potuto lasciare un preavviso di violazione (non si capisce dove) dal momento che viene riferito che il veicolo veniva rimosso e pertanto condotto presso idoneo deposito, in quanto i preavvisi di violazione vengono lasciati sul parabrezza dello stesso veicolo oggetto di sanzione. L’unica ipotesi plausibile appare quella secondo la quale l’interessata sia sopraggiunta sul luogo mentre stavano rimuovendo ancora il veicolo e l’agente accertatore era ancora sul posto. In tale situazione quest’ultimo avrebbe provveduto a consegnare all’interessata il preavviso di violazione. Se le cose fossero andate in tal modo, la situazione cambierebbe notevolmente in quanto, seppur non possibile il ricorso avverso il preavviso di violazione per l’omessa indicazione della sanzione pecuniaria prevista, sarebbe invece pienamente legittimo presentare un ricorso per la mancanza della contestazione immediata ai sensi dell’art. 200 del C.d.s, con altissima possibilità di accoglimento, in considerazione del fatto che l’agente accertatore avrebbe avuto l’obbligo di contestare nell’immediatezza la sanzione mediante la redazione del verbale di contestazione al C.d.s., essendo intervenuto sul luogo dell’illecito il trasgressore o l’obbligato in solido, anche successivamente alla redazione del preavviso di violazione. Giova, inoltre, rappresentare che nel caso in cui in un verbale di contestazione al C.d.s. sia stata omessa l’indicazione della somma da pagare, pur configurandosi una lesione del diritto all’oblazione, è stato ritenuto da recente giurisprudenza (Cass. Civ. . sent. Nr. 1412 del 23 gennaio 2007) che il verbale di contestazione di una sanzione è valido anche se non viene indicato l’importo da pagare. In tal caso, il verbale di contestazione può essere sanato con la notifica di un atto successivo, in cui viene specificato l’importo della sanzione precedentemente omesso.