(massima n. 1)
Poiché, ai sensi dell'art. 1969 c.c., è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della res controversa e quindi antecedente logico della transazione, e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia fra le parti (il cosiddetto caput controversum ), non è annullabile la transazione con la quale il conduttore si sia impegnato a recedere dal contratto di locazione contro la rinuncia del locatore ad avvalersi della comunicazione di diniego della rinnovazione della locazione, e ciò abbia fatto ritenendo erroneamente tale rinuncia produttiva di effetti benché priva dell'indicazione dei motivi; ciò in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione, e non già ad un suo presupposto.