(massima n. 1)
L'errore di diritto non č invocabile come motivo di annullamento della transazione solo se cade su questione che č stata oggetto di controversia fra le parti caput controversum , mentre se riguarda questione estranea all'oggetto della lite transatta caput non controversum , esso rende impugnabile la transazione, incidendo in tal caso il vizio non sul negozio transattivo, bensė su un presupposto di questo, che ha indotto le parti a transigere la controversia.