(massima n. 1)
La determinazione degli arbitri irrituali, che si concreti in un negozio avente natura transattiva, non č impugnabile per errore di diritto e tale č anche quello concernente l'individuazione della disciplina collettiva privatistica da essi applicabile, comportante violazione del canone legale di ermeneutica stabilito dal secondo comma dell'art. 1362 c.c.