(massima n. 2)
Tenuto conto che in tema di transazione la forma scritta è richiesta soltanto quando la stessa abbia ad oggetto controversie relative a rapporti giuridici concernenti beni immobili, diritti reali immobiliari o altri rapporti assimilati, l'esistenza del mandato a transigere e della ratifica di transazioni aventi ad oggetto controversie relative a rapporti obbligatori, per i quali non è richiesta la forma scritta, può essere desunta da elementi presuntivi e per quanto riguarda la ratifica anche da facta concludentia, quale il comportamento del dominus negotii , che dimostri l'approvazione dell'operato di chi abbia agito a suo nome pur in assenza di poteri rappresentativi.