(massima n. 1)
In tema di interpretazione della volontą delle parti, all'accordo conciliativo di una controversia si applicano le norme sulla transazione, tra cui l'art. 1967 c.c., con la conseguenza che per l'individuazione dell'oggetto di essa, ed in particolare della prestazione cui si č obbligato uno dei contraenti, possono soccorrere soltanto le regole ermeneutiche stabilite dagli artt. 1362 e ss. c.c., con esclusione di dati interpretativi che non abbiano riferimento nel testo scritto, ivi compresi i fatti notori. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., ha negato che l'accordo relativo al passaggio attraverso o lungo un fiume comprendesse l'obbligo di una delle parti di costruire opere stabili e permanenti nel corso d'acqua, dovendosi escludere, anche in considerazione dei divieti normativi vigenti, che l'accordo tra le parti potesse riguardare opere necessarie in tali casi «secondo il notorio»).