(massima n. 1)
Qualora la forma scritta sia richiesta ad probationem , come per la transazione (art. 1967 c.c.) che non riguardi gli specifici rapporti indicati dall'art. 1350, n. 12 c.c., e lo scritto sia, quindi, requisito di forma della prova, e non dell'atto, č necessario che dal documento risulti l'esistenza, e non anche il contenuto, del contratto, che, a differenza della ipotesi in cui la forma č richiesta ad substantiam , puō essere accertato dal giudice attraverso la confessione o una quietanza (nella specie, Ģa saldoģ) contenente la indicazione della causale del versamento.