(massima n. 1)
In materia di transazione stragiudiziale, nei casi in cui l'atto scritto è richiesto ad probationem tantum , l'accettazione di essa può essere operata, dalla parte che non abbia sottoscritto il relativo contratto, anche per facta concludentia, purché essa manifesti — anche implicitamente — il consenso attuando integralmente i relativi patti.