(massima n. 1)
Le transazioni concluse da un ente pubblico debbono, a pena di nullitą, assumere forma scritta, in quanto prevale, sulla regola generale di cui all'art. 1967 c.c., che richiede, per tale tipo di contratto, detta forma solo ad probationem, principio, avente carattere di specialitą, secondo il quale i contratti della p.a. richiedono la forma scritta ad substantiam .