(massima n. 1)
La transazione richiede la forma scritta (atto pubblico o scrittura privata) ad substantiam solo quando riguardi uno dei rapporti considerati dall'art. 1350 n. 12 c.c. Negli altri casi, in cui lo scritto è richiesto ad probationem, la prova del contratto può anche essere fornita da un documento sottoscritto da una sola parte, ove risulti il consenso anche solo tacito, purché univoco, dell'altra parte. (Nella specie la transazione, relativa alla risoluzione di un rapporto di lavoro, risultava da un atto, sottoscritto dal solo lavoratore, al quale, non contestatamente, aveva aderito anche il datore di lavoro prima della sua impugnazione in via stragiudiziale da parte del lavoratore. La Suprema Corte, sulla base del suindicato principio, ha annullato la sentenza con cui iI giudice di merito aveva dato rilievo alla mancata conclusione per iscritto della transazione).