Cassazione civileSez. IIsentenza n. 7505del 31 marzo 2014
(1 massima)
(massima n. 1)
La prova scritta della transazione, necessaria ai sensi dell'art. 1967 cod. civ., non può consistere nella trascrizione di colloqui telefonici, la quale non è "documento", né la riproduzione meccanica di un documento.