(massima n. 1)
Non č nullo il contratto di fideiussione "omnibus" che contenga una clausola di reviviscenza dell'obbligazione fideiussoria in caso di invaliditā o di revoca dei pagamenti effettuati dal debitore garantito. (Principio espresso in fattispecie di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente eseguite in favore della banca dal debitore principale).