(massima n. 1)
Lo sconto di tratte non accettate (che, pur non riconducibile allo sconto in senso proprio, è largamente in uso nella pratica) non comporta il trasferimento alla banca scontatrice dei diritti sottostanti ai titoli scontati, né, in particolare, dell'eventuale credito del traente nei confronti del trattario; con la conseguenza che eventuali garanzie fideiussorie rilasciate da terzi in favore della predetta banca possono avere ad oggetto unicamente le obbligazioni assunte dallo scontatario in dipendenza dell'operazione di sconto, non già quelle che il trattario «non accettante» ha nei confronti del traente — scontatario, posto che la banca è del tutto estranea a tale rapporto e non può quindi essere in alcun modo considerata come creditrice del trattario. Pertanto, l'eventuale nullità dell'obbligazione del trattario non può riflettersi sulla validità della garanzia fideiussoria rilasciata in favore della banca scontatrice, non essendo configurabile tra i due rapporti ii vincolo di accessorietà che costituisce il presupposto per l'applicazione della norma di cui all'art. 1939 (secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale).