(massima n. 1)
La pattuizione con la quale le parti, in deroga all'art. 1939 c.c., stabiliscono che la fideiussione conserva efficacia anche in caso di invaliditā dell'obbligazione principale deve essere considerata non apposta, ai sensi dell'art. 1419 c.c., senza travolgere l'intero contratto, nei limiti in cui comporti una eccedenza quantitativa dell'obbligazione del fideiussore rispetto a quella dell'obbligato principale, in contrasto con il carattere accessorio dell'una riguardo all'altra, sempreché l'invaliditā dell'obbligazione principale sia stata dedotta avanti al giudice di merito per farne discendere l'anzidetta limitazione della efficacia della copertura fideiussoria.