Entità della somministrazione
Molto opportunamente è stata regolata in questo articolo, con coordinate norme adeguate alla funzione economica del contratto ed alla presumibile volontà delle parti, l'importante materia della quantità delle cose a prestarsi in esecuzione della somministrazione.
La somministrazione è un rapporto di durata che tende a soddisfare aderentemente, attraverso lunghi periodi, particolari necessità del somministrato, per cui questi vuole acquistare la costante tranquillità e la sicurezza di un adeguato adempimento che provveda veramente ai propri bisogni. È naturale allora che le prestazioni debbano conformarsi elasticamente alle esigenze, per avventura mutevoli, del somministrato, variando nella entità a seconda del crescere o del diminuire del bisogno. Onde è un legame intimo che si stringe fra le parti, in quanto l'una deve attrezzarsi in proporzione dei conosciuti bisogni dell'altra, e questa a sua volta è tenuta ad utilizzare, per il soddisfacimento dei propri bisogni, quella organizzazione.
La norma pertanto del contratto di somministrazione è quella posta nella prima parte dell'articolo, per cui, nel silenzio delle parti, si intende pattuita tale una entità di prestazioni da corrispondere al normale fabbisogno del somministrato, avuto riguardo al tempo della conclusione del contratto. Entità variabile, quindi, in quanto il fabbisogno può variare, ma entro certi limiti, in quanto è al fabbisogno normale che si deve aver riguardo, e con riferimento alla situazione esistente al momento della conclusione del contratto, tale da poter essere apprezzata, con l'ausilio della propria esperienza, dal somministrante, in modo da poter preventivare, con relativa approssimazione, l'entità ordinaria usuale del fabbisogno, adeguandovi la propria organizzazione e la fornitura. E, d'altra parte, l'accennata corrispondenza dell'entità della somministrazione al fabbisogno è in funzione dell'interesse di entrambe le parti, sino a rappresentare un loro diritto. Per cui, nel legame organico che stringe le due aziende, siccome operanti a reciproca integrazione, può dirsi che una situazione di esclusiva, a favore del somministrante, ed in certo senso anche del somministrato, sia normale, connaturale nel rapporto laddove il somministrante ha diritto a che il somministrato provveda compiutamente al soddisfacimento di quei determinati bisogni attraverso la propria somministrazione, ed il somministrato ha diritto che il somministrante mantenga efficiente la propria organizzazione per l'adeguato costante soddisfacimento dei suoi bisogni, senza deviazioni o impegni alieni che possano compromettere quella capacità di soddisfacimento.
Potestà del somministrato
Se peraltro questa è la regola aderente all'atteggiamento normale del contratto, nel silenzio delle parti, la legge contempla opportunamente anche altri casi tipici in cui la volontà contrattuale diversamente siasi manifestata, intervenendo per integrarne l'efficacia o per imporvi dei limiti.
Le parti, anzitutto, possono stabilire esse stesse a priori l'entità delle singole prestazioni, la qual cosa avviene specialmente nelle somministrazioni per alienazione. Ed allora sarà questa determinazione contrattuale che dovrà essere osservata, come già aderente alla valutazione del bisogno e reciprocamente accettata, in modo da non poter spiegare rilevanza — per la diminuzione o l'aumento delle prestazioni — il variare effettivo del fabbisogno. In proposito dovrebbe intervenire un nuovo accordo di volontà, la qual cosa è facile a verificarsi dati i rapporti di clientela e di correttezza che corrono fra le parti.
Altra volta, invece, le parti, pur mirando al soddisfacimento reale, e perciò variabile, del fabbisogno, per diminuire l'alea di questa variabilità ne circoscrivono l'ambito entro un massimo ed un minimo, in relazione al quale il somministrante si deve attrezzare. Ed in tal caso il legislatore ha ritenuto di poter affidare al somministrato la potestà, di determinare, entro i limiti del massimo e del minimo, la quantità volta a volta occorrente, come quegli che è meglio in grado di apprezzare l'entità del proprio fabbisogno, relativamente ad un quantitativo base sul quale sa di poter contare.
L'indicazione del somministrato diventa, pertanto, vincolativa per il somministrante. Tuttavia, questi dovrebbe essere messo tempestivamente in grado di provvedere alla consegna, con un congruo preavviso, in analogia a quanto disposto nell'art. 1563 capov. a proposito dei termini di consegna lasciati alla libera determinazione del somministrato.
Infine viene contemplato il caso in cui, pur ragguagliandosi pattiziamente l'entità della somministrazione al fabbisogno, venga tuttavia stabilito un limite minimo da osservarsi in ogni caso. Tale limite, il quale tende a ridurre l'alea della somministrazione per il somministrante, si presume fissato in di lui favore, come quello che non possa essere sorpassato (in meno) neanche in caso in cui il fabbisogno discendesse ad entità inferiore, in modo da assicurare sempre un dato coefficiente di assorbimento per il somministrante. Ma con ciò il ragguaglio al fabbisogno non viene meno e funziona ancora come un diritto per il somministrante, al pari che per il somministrato. Onde, come questi potrebbe pretendere la prestazione conforme al bisogno effettivo, sopra il limite, così il somministrato ha diritto ad adeguare all'effettivo bisogno la propria somministrazione, ancorché sopra il limite, né potrebbe il somministrato liberarsi richiedendo la sola quantità corrispondente al minimo, salvo a provvedersi altrimenti della eccedenza.
Trattasi, naturalmente, di un regime legale che potrebbe essere derogato da patti particolari, versandosi in materia disponibile in cui opera appieno il principio dell'autonomia. La diversa volontà delle parti dovrebbe peraltro essere esplicita, o comunque inequivoca, con carico rigoroso di prova a chi l'accampa.