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Articolo 1526 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/12/2025]

Risoluzione del contratto

Dispositivo dell'art. 1526 Codice Civile

Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore(1), il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno [176 disp. att.](2).

Qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta(3).

La stessa disposizione si applica nel caso in cui il contratto sia configurato come locazione, e sia convenuto che, al termine di esso, la proprietà della cosa sia acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti [176 disp. att.].

Note

(1) Ciò accade se questi non paga una rata il cui valore superi l'ottava parte del prezzo (1525 c.c.) ovvero se non paga più di una rata (1498 c.c.).
(2) Inoltre il venditore ha diritto alla restituzione del bene (1458 c.c.).
(3) Si tratta del c.d. "patto di confisca". Si può ritenere che esso rappresenti una sorta di clausola penale (1384 c.c.) con determinazione variabile della somma dovuta a titolo di penale.

Ratio Legis

La norma è volta a regolare i rapporti tra venditore ed acquirente una volta che il contratto di vendita con riserva della proprietà (1523 c.c.) si risolva ed a garantire che non si crei a favore di una o dell'altra un indebito arricchimento (2033 c.c.).

Spiegazione dell'art. 1526 Codice Civile

Misure equitative

Queste misure equitative che limitano i diritti del venditore in definitiva danneggiano i compratori medesimi. Togliendosi al debitore il lucro di dure penalità, gli si toglie un sicuro lucro che compensa molte perdite... lo si costringe ad infliggere prezzi molto più elevati alle numerose, ma impuntuali, falangi dei compratori a rate.


Vendite immobiliari

Si applicano anche alle vendite immobiliari gli articoli 1525 e 1526 cod. civ. pure scritti solo per le vendite mobiliari?
Sì, perché sono norme inderogabili, cogenti, imperative e, benché scritte solo per le vendite mobiliari, non possono non proteggere anche il compratore di immobili.
Non sono infrequenti le vendite immobiliari, specie di appartamenti nelle grandi città, precedute da un periodo di locazione. Dopo un certo periodo di tempo l'apparente conduttore si trasforma in compratore, ed è ammesso a stipulare la vendita promessagli. Fin quando non ha pagato una somma determinata (apparentemente: rate di pigione) non è ammesso a comprare. Il congegno di questo contratto è analogo alla vendita mobiliare con riserva di proprietà: v'è in più, attesa la natura dell'investimento immobiliare, una vera forma di risparmio e di capitalizzazione.
Ragione di più per applicare gli articoli 1525 e 1526 cod. civ. a queste vere capitalizzazioni se (come quasi sempre accade) l'apparente conduttore ora inadempiente ha versato molto più che non avrebbe pagato come pigione.
Per non esitare nell'applicare anche alle vendite immobiliari gli articoli 1525 e 1526 cod. civ. basta pensare all' inderogabilità del diritto dell' assicurato vita al riscatto e alla riduzione della polizza, ove non intenda persistere nel contratto: caso analogo di capitalizzazione.


Credito del prezzo

Può il venditore con riserva di proprietà considerarsi semplicemente creditore del prezzo e far valere il credito anziché rivendicare la cosa venduta?
Non gli è vietato. Se ordinariamente la riserva di proprietà è considerata come una garanzia maggiore, egli deve potervi rinunziare e considerarsi semplicemente creditore, essendo indubbiamente creditore del prezzo.
Né la richiesta del prezzo (ovvero l'insinuazione nel fallimento del compratore per il prezzo ancora dovuto, ma senza alcuna riserva espressa per la proprietà riservata al venditore) deve considerarsi sua rinunzia.
Non è normale presumere una rinunzia, nessuno senza ragione rinunziando ai propri diritti; ed essendo invece normale che uno avendo più diritti intenda farli valere cumulativamente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

673 Della vendita con riserva della proprietà. La vendita con riserva di proprietà fino al pagamento del prezzo, largamente diffusa nella pratica, si conveniva spesso con patti che assumevano o potevano assumere, in fatto, carattere usuraio ai danni del compratore. Negli art. 1525 del c.c. e art. 1526 del c.c. il compratore trova un'idonea tutela o mercé l'applicazione di principii di portata più generale o mercé l'introduzione di principi nuovi, che peraltro si adeguano al bisogno di una concorrente tutela del venditore. Nel primo senso è l'art. 1525 il quale, con riferimento alla regola consacrata nell'art. 1455 del c.c., dispone che l'inadempimento da parte del compratore non conduce senz'altro alla risoluzione del contratto, né fa perdere al compratore il beneficio del termine per le rate di prezzo successive, qualora si riferisca a una sola rata, e questa sia di ammontare non superiore all'ottava parte del prezzo della cosa. L'art. 1526 fa poi salvo al compratore il diritto di recuperare le rate pagate, se il contratto di vendita sia risoluto per inadempimento di lui, mentre, secondo le clausole contrattuali diffuse, nella pratica, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore, il venditore avrebbe diritto alla restituzione della cosa e a trattenere le rate di prezzo riscosse, a titolo di compenso per l'uso della cosa fatto dall'altro contraente. Per contro, anche le ragioni del venditore sono rispettate nella misura in cui sembrano meritevoli di tutela, disponendosi che sia da corrispondere al venditore un equo compenso per l'uso della cosa (la quale, anche senza pensare a incuria del compratore, subisce un naturale deperimento) e che, dove ne sia il caso, sia dovuto anche il risarcimento dei danni. Quando le parti abbiano preventivamente liquidato il danno in una misura uguale all'importo delle rate pagate, è conferito al giudice il potere di ridurre l'indennizzo convenzionale, a somiglianza di quanto è disposto, per la penale eccessiva, nell'art. 1384 del c.c.. Le disposizioni anzidette sono cogenti, il che, dichiarati espressamente nell'art. 1525, si ricava implicitamente anche dal terzo comma dell'art. 1526, in base al quale le norme che regolano la risoluzione del contratto sono estese all'ipotesi in cui, sia pure senza lo scopo di frodare la legge, la riserva di proprietà sia configurata come locazione, e sia stabilito che, al termine del contratto, la proprietà della cosa resti acquisita al conduttore per effetto del pagamento dei canoni pattuiti.

Massime relative all'art. 1526 Codice Civile

Cass. civ. n. 34882/2025

L'art. 1526 c.c. è derogabile; le parti possono predeterminare il danno con una clausola penale, anche secondo un assetto diverso da quello previsto dalla norma, purché tale clausola non sia manifestamente eccessiva. La validità di clausole contrattuali che prevedono, in caso di risoluzione per inadempimento, il trattenimento delle rate pagate e la richiesta di pagamento dei canoni scaduti e a scadere è pienamente legittima.

Cass. civ. n. 5362/2025

Nel caso di risoluzione per inadempimento del contratto di leasing traslativo, il conduttore ha diritto alla restituzione dei canoni pagati, salvo il diritto del concedente al compenso per l'uso, conforme all'art. 1526 c.c. La clausola contrattuale che prevede il diritto del concedente ai canoni scaduti, ai canoni futuri e al valore di riscatto dell'immobile, deve essere valutata alla luce dell'art. 1526 c.c., considerando anche eventuali riduzioni e compensazioni.

Cass. civ. n. 1792/2025

La clausola che prevede, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore nel contratto di leasing traslativo, l'acquisizione dei canoni riscossi dal concedente, con detrazione dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, è valida e non manifesta eccessività, purché il concedente fornisca una stima attendibile del valore di mercato dell'immobile, conforme all'art. 1526, 2° comma, cod. civ.

Cass. civ. n. 676/2025

Nel contesto di un contratto di leasing immobiliare traslativo, è legittima la clausola penale che preveda, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, la perdita dei ratei versati, l'obbligo di pagare i canoni a scadere e il costo dell'opzione di acquisto, purché al netto del valore del bene stimato o di quello effettivamente realizzato dalla vendita. Tale clausola non è inibita dall'art. 1526, secondo comma, cod. civ., che consente deroghe convenzionali relative alla restituzione dei canoni pagati, salvo il diritto all'equo compenso e fermo il risarcimento ulteriore.

Cass. civ. n. 588/2025

In caso di risoluzione di contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore, si applica analogicamente l'art. 1526 c.c., che prevede la restituzione delle rate già pagate, salvo il diritto del concedente a trattenere un equo compenso per l'uso del bene e il risarcimento del danno. È nulla la clausola che permette al concedente di trattenere sia le rate pagate che di pretendere l'intero prezzo del bene, risultando evidentemente eccessiva e determinando un ingiusto arricchimento del concedente.

Cass. civ. n. 33475/2024

Nei contratti di leasing traslativi, una clausola di confisca può essere ritenuta valida se prevede il defalco del valore del bene o del prezzo di rivendita da ciò che l'utilizzatore deve al concedente, al fine di evitare ingiustificate locupletazioni. Tuttavia, la valutazione dell'eventuale riduzione della clausola penale, in base agli artt. 1384 e 1526 cod. civ., può essere effettuata solo previo accertamento della restituzione del bene, essendo necessario determinare il valore residuo del bene al momento della riconsegna.

Cass. civ. n. 27320/2024

In tema di leasing traslativo, nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, il giudice deve scrutinare attentamente la clausola penale prevista nel contratto, verificando se essa comporti per il concedente un vantaggio eccessivo rispetto alla regolare esecuzione del contratto. In particolare, va considerato se il concedente conservi sia i canoni già versati, sia quelli successivi, oltre al bene stesso, poiché tale configurazione risulterebbe evidentemente sproporzionata e iniqua (artt. 1384 e 1526 c.c.).

Cass. civ. n. 26518/2024

Nel caso di leasing traslativo a cui non sia ratione temporis applicabile la disciplina di cui alla l. n. 124 del 2017 (per essere intervenuta la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore anteriormente alla relativa entrata in vigore), è legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè, all'utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto), fermo restando il potere di riduzione del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto "equa" - e, dunque, insuscettibile di riduzione ex art. 1526, comma 2, c.c. - la clausola penale che prevedeva, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, l'attribuzione al concedente di un importo pari all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell'opzione d'acquisto, con obbligo per il percipiente di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all'utilizzatore).

Cass. civ. n. 26451/2024

Nel caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, ai sensi dell'art. 1526 c.c., il giudice deve verificare se le somme reclamate dal concedente costituiscano un equo compenso per l'uso della cosa e il risarcimento del danno. Le clausole contrattuali che prevedono il diritto del concedente di trattenere le rate già riscosse devono essere contemperate alla luce della ratio di evitare indebite locupletazioni, garantendo un equilibrio delle posizioni delle parti contrattuali.

Cass. civ. n. 26365/2024

Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, con riferimento ad un contratto di leasing, risolto per inadempimento, nel condannare il concedente alla restituzione, in favore dell'utilizzatore, delle rate riscosse e quest'ultimo, a versare al primo l'equo compenso per l'uso della cosa, ex art. 1526 c.c., non aveva considerato che le dette pretese costituivano mere poste contabili, derivanti da un unico rapporto).

Cass. civ. n. 26265/2024

La distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento è ancora rilevante per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017. Il leasing traslativo, caratterizzato dalla prevalente causa di trasferimento del bene, richiede la determinazione anche dei criteri espliciti per l'identificazione dell'immobile, con conseguente applicazione analogica delle norme di cui all'art. 1526 c.c. in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.

Cass. civ. n. 26258/2024

In caso di risoluzione di un contratto di leasing anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 124/2017, si applica la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c. Tuttavia, le clausole contrattuali che prevedono meccanismi idonei a neutralizzare squilibri contrattuali, come il patto di deduzione, risultano immuni dalla riduzione di cui all'art. 1384 c.c., non comportando un ingiustificato arricchimento del concedente.

Cass. civ. n. 21315/2024

In tema di leasing finanziario traslativo risolto per inadempimento dell'utilizzatore prima della dichiarazione di fallimento, trova applicazione analogica l'art. 1526 cod. civ. anche se la risoluzione è seguita dal fallimento dell'utilizzatore, in quanto l'art. 72-quater L. Fall. disciplina lo scioglimento del contratto quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore e non la risoluzione per inadempimento.

Cass. civ. n. 21293/2024

In caso di risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola che prevede il diritto del concedente di trattenere i canoni già pagati non è di per sé nulla, ma deve essere valutata dal giudice alla luce del 2° comma dell'art. 1526 cod. civ., che ne consente la riduzione se ritenuta manifestamente eccessiva.

Cass. civ. n. 21251/2024

In tema di leasing traslativo risolto anteriormente al fallimento dell'utilizzatore, il concedente che intende insinuarsi al passivo per i crediti derivanti dal contratto deve allegare una stima attendibile del valore di mercato dell'immobile riallocato o venduto, onde consentire al giudice di valutare l'eccessività della penale ai sensi dell'art. 1526, comma 2, cod. civ. L'insinuazione al passivo con la semplice indicazione che le somme saranno detratte dall'importo ricavato dalla vendita del bene non è sufficiente.

Cass. civ. n. 20754/2024

In caso di risoluzione anticipata di un contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale che prevede il diritto del concedente a trattenere i canoni versati è soggetta a riduzione ad equità, al fine di ripristinare l'equilibrio sinallagmatico. In tale contesto, il concedente ha diritto a un equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d'uso, nonché al rimborso delle spese sostenute, come previsto dall'art. 1526, co. 2, c.c., applicabile in via analogica.

Cass. civ. n. 20671/2024

In caso di risoluzione di un contratto di leasing finanziario avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge 4 agosto 2017, n. 124, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1526 cod. civ., secondo cui il concedente, per il leasing traslativo, ha il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa oltre al risarcimento del danno. In tali casi, in sede di quantificazione dell'indebitamento complessivo, deve essere considerato il valore di realizzo del bene venduto.

Cass. civ. n. 20669/2024

In caso di leasing traslativo, è applicabile in via analogica la disciplina dettata dall'art. 1526 cod. civ. nella vendita con riserva di proprietà. Pertanto, l'utilizzatore è obbligato alla restituzione del bene e il concedente alla restituzione delle rate riscosse, avendo però diritto ad un equo compenso per la concessione in godimento del bene e il suo deprezzamento d'uso, oltre al risarcimento del danno. La clausola penale che risulta manifestamente eccessiva, in conseguenza del cumulo tra acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della proprietà del bene, deve essere ridotta dal giudice anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1384 cod. civ.

Cass. civ. n. 20653/2024

Nei contratti di leasing stipulati prima della legge n. 124 del 2017, qualora il contratto venga risolto anticipatamente per inadempimento dell'utilizzatore e segua il fallimento di quest'ultimo, continua a trovare applicazione la disciplina dell'art. 1526 c.c. per il leasing con funzione traslativa. Tale principio è affermato in conformità con le pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione.

Cass. civ. n. 19573/2024

La disciplina del contratto di leasing introdotta dalla legge n. 124/2017 non è applicabile ai contratti in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento si siano verificati anteriormente alla sua entrata in vigore. In tali casi devono essere applicati gli effetti risolutori previsti dall'art. 1526 c.c.

Cass. civ. n. 18507/2024

In caso di risoluzione del contratto di leasing finanziario di natura traslativa avvenuta prima del fallimento dell'utilizzatore, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 72-quater L. Fall., bensì, in via analogica, l'art. 1526 c.c. Pertanto, il concedente, per insinuarsi al passivo fallimentare, deve proporre una domanda completa di tutti gli elementi necessari all'applicazione di tale norma, inclusa la somma ricavata dalla riallocazione del bene o una stima attendibile del suo valore di mercato.

Cass. civ. n. 18191/2024

 Nel contratto di leasing traslativo, è valida ed efficace la clausola penale che prevede, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il pagamento dei canoni scaduti e di quelli non ancora maturati, previa deduzione del valore di mercato del bene. Tale valore deve essere stimato secondo correttezza e buona fede dal concedente. La restituzione del bene non è condizionata al rimborso delle rate riscosse. 

Cass. civ. n. 18120/2024

In caso di risoluzione anticipata di un contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale che prevede il pagamento dei canoni maturati e di quelli maturandi sino al naturale termine del rapporto, con diritto dell'utilizzatore a detrarre quanto il concedente percepisce dalla rivendita o reimpiego del bene ("meccanismo scaduto+scadere-bene"), non è di per sé invalida. Tuttavia, il concedente è tenuto a fornire una domanda di insinuazione al passivo completa, indicando il valore di riallocazione del bene o una stima attendibile del suo valore al momento del deposito della domanda. In mancanza di tali elementi, la clausola può essere considerata in concreto invalida per la sua inidoneità a permettere l'esercizio del potere giudiziale di riduzione ad equità, impedendo così il riequilibrio della posizione dei contraenti.

Cass. civ. n. 18088/2024

In tema di leasing finanziario, qualora la risoluzione del contratto avvenga antecedentemente alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, non è applicabile l'art. 72-quater della L. Fall., bensì, per analogia, l'art. 1526 c.c., riservato al leasing traslativo. Pertanto, il concedente, per essere ammesso al passivo, ha l'onere di presentare una domanda debitamente documentata che includa la restituzione dei canoni all'utilizzatore, la restituzione del bene, e l'eventuale risarcimento. L'applicabilità dell'art. 1526 c.c. resta valida anche post-legge n. 124 del 2017 per contratti risolti antecedentemente a detta normativa.

Cass. civ. n. 4385/2024

In tema di leasing finanziario, la disciplina prevista dall'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi e si applica solo alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica a quest'ultima figura della disciplina dell'art. 1526 c.c., anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore.

Cass. civ. n. 4236/2024

In tema di leasing, la disciplina prevista dall'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi e si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa. Per i contratti anteriormente risolti resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica dell'art. 1526 cod. civ.

Cass. civ. n. 3930/2024

Ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell'art. 1526 c.c.; di conseguenza, la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non è, di per sé, affetta da nullità, atteso che l'utilizzatore, una volta pagato il dovuto e restituito il bene, ha diritto di vedersi restituiti i canoni versati corrispondendo l'equo compenso, fermo restando il potere officioso del giudice di ridurre l'indennità ai sensi del secondo comma dell'art. 1526 c.c. in caso di definitiva acquisizione al concedente delle rate corrisposte.

Cass. civ. n. 3859/2024

In caso di leasing traslativo, l'applicazione della disciplina inderogabile prevista dall'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso per l'utilizzo dei beni.

Cass. civ. n. 3096/2024

La clausola penale inserita in un contratto di leasing traslativo è legittima se, in caso di risoluzione, permette al concedente di ricevere non più di quanto egli avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto. L'applicazione dell'art. 1526 c.c. non è incompatibile con la previsione contrattuale di una clausola penale, purché essa non attribuisca al concedente più di quanto egli avrebbe ottenuto dalla regolare esecuzione del contratto.

Cass. civ. n. 34943/2023

La disciplina di cui alla L. n. 124 del 2017, art. 1, commi 136-140, non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138, si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente il R.D. n. 267/1942, art. 72 quater. (Nella specie il contratto è del 2008).

Cass. civ. n. 28579/2023

Laddove il leasing sia stato risolto prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., la quale accorda al proprietario una tutela risarcitoria, sempre che ne sia fatta richiesta. Il concedente che proponga domanda di insinuazione al passivo del fallimento dell'utilizzatore è tenuto a quantificare tutte le voci di credito derivanti dalla risoluzione per inadempimento del contratto; l'eventuale successiva precisazione effettuata in sede di opposizione, secondo cui il credito deve essere ammesso a titolo di equo compenso e di risarcimento del danno non può essere considerata come domanda nuova.

Cass. civ. n. 28037/2023

Nel leasing traslativo risoltosi in data anteriore al fallimento e prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, come tale sottoposto all'applicazione dell'art. 1526 c.c. anziché dell'art. 72-quater l.fall., la penale contrattuale non può essere ridotta a zero per la sostanziale inesistenza di un pregiudizio al quale parametrarla, perché la pattuizione della pena prescinde dal danno e dalla sua prova; ai fini dell'art. 1384 c.c. il criterio fondamentale per valutare l'eccessività della penale coincide con il dato oggettivo dello squilibrio tra le posizioni delle parti con riferimento alla valutazione dell'interesse del creditore all'adempimento alla data di stipulazione del contratto; tuttavia il riferimento all'interesse del creditore, avendo la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale giungere a stabilire se la penale sia o meno manifestamente eccessiva presuppone una motivata valutazione della situazione esistente al momento della sua applicazione, perché l'ammontare, che pur potrebbe essere eccessivo rispetto al momento della stipulazione, potrebbe non esserlo più rispetto a quello di applicazione, cosa che varrebbe semplicemente a testimoniare l'esistenza di un irrilevante errore di previsione del contratto, ma non l'iniquità della clausola in rapporto alla sua funzione.

Cass. civ. n. 16632/2023

In caso di leasing traslativo risolto prima dell'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, non operando quest'ultima disciplina retroattivamente, trova applicazione analogica l'art. 1526 c.c., con conseguente validità della clausola di confisca che preveda la detrazione, in favore dell'utilizzatore, del prezzo effettivamente ricavato dalla vendita del bene oggetto di riconsegna, senza che sia necessario - nel caso in cui la ricollocazione del bene sia già avvenuta - far riferimento al valore di mercato, bensì al prezzo effettivamente incassato, spettando all'utilizzatore dedurre e dimostrare che la liquidazione sia stata effettuata dall'impresa in modo non diligente o abusivamente aggravando la posizione debitoria.

Cass. civ. n. 7367/2023

Ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, in assenza di una regolazione legislativa, si applica in via analogica la disciplina dell'art. 1526 c.c.; di conseguenza, la clausola che, in ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati ed impone all'utilizzatore di corrispondere quelli scaduti non è, di per sé, affetta da nullità, atteso che l'utilizzatore, una volta pagato il dovuto e restituito il bene, ha diritto di vedersi restituiti i canoni versati corrispondendo l'equo compenso, fermo restando il potere officioso del giudice di ridurre l'indennità ai sensi del secondo comma dell'art. 1526 c.c. in caso di definitiva acquisizione al concedente delle rate corrisposte.

Cass. civ. n. 10249/2022

La risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136 e ss., l. n. 124 del 2017, è sottoposta all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso, i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo.

Cass. civ. n. 9211/2022

In caso di risoluzione del leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore (alla quale - ove i relativi presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 - si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c.), l'equo compenso per l'uso della cosa deve tener conto anche dell'eventuale deprezzamento economico del bene in conseguenza della crisi economica, in quanto riferibile all'uso che, nella variabile temporale, ne abbia fatto il concessionario, posto che, diversamente, si finirebbe per scaricare sul concedente l'ulteriore "costo" legato al minor valore di realizzo posseduto dal bene, in relazione alla durata per la quale si sia protratto l'uso da parte dell'utilizzatore.

Cass. civ. n. 9210/2022

Alla risoluzione del leasing traslativo, i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., sicché, ove detta risoluzione consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettantegli per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto.

Cass. civ. n. 26531/2021

In tema di leasing finanziario, per i contratti risolti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 124 del 2017, che non ha effetti retroattivi, resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.; ne consegue l'esclusione della declaratoria di nullità della clausola cd. di confisca (volta a consentire al concedente di ottenere, quale penale, sia i canoni riscossi sia il mantenimento della proprietà del bene) e la necessità della deduzione dell'omesso esercizio del potere di riduzione della penale da parte del giudice di appello cui spetta il potere officioso di applicare l'art. 1384 c.c., il cui rilievo può avvenire a istanza di parte e, integrando un'eccezione in senso lato, può avvenire anche da parte giudice di legittimità, a condizione che non siano necessari accertamenti di fatto.

Cass. civ. n. 2061/2021

In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall. (Rigetta, TRIBUNALE MACERATA, 20/12/2017).

Cass. civ. n. 1581/2020

L'applicazione al leasing traslativo della disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi. Ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà della cosa ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può ottenere un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 02/05/2018).

Cass. civ. n. 27999/2019

In caso di scioglimento per mutuo consenso del contratto di leasing traslativo non trova applicazione - nemmeno in via analogica - il disposto dell'art. 1526 c.c. (che prevede il ripristino delle originarie posizioni delle parti attraverso la restituzione all'utilizzatore delle rate versate e il riconoscimento al concedente del diritto all'equo compenso per l'uso del bene), mancando il presupposto dell'inadempimento imputabile all'utilizzatore determinante la risoluzione, sicchè l'accordo solutorio - ove non contenga ulteriori previsioni concernenti il rapporto estinto - produce il solo effetto di liberare i contraenti dall'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni ancora dovute in virtù del contratto risolto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/06/2017).

Cass. civ. n. 29020/2018

Nel leasing traslativo, al quale si applica per analogia la disciplina dettata dall'art. 1526 c.c. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il diritto all'equo compenso spettante all'utilizzatore per l'uso della cosa comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso", non includendo, invece, né il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa, né il mancato guadagno.

Cass. civ. n. 20840/2018

In tema di "leasing" traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale che attribuisca al concedente, oltre all'intero importo del finanziamento, anche la proprietà e il possesso del bene è manifestamente eccessiva in quanto attribuisce vantaggi maggiori di quelli conseguibili dalla regolare esecuzione del contratto, dovendo il giudice effettuare, ai fini della sua riducibilità ex art. 1384 c.c., una valutazione comparativa tra il vantaggio che detta clausola assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto.

Cass. civ. n. 15975/2018

In tema di leasing traslativo, l'azione ordinaria di risoluzione del contratto promossa dal locatore, per inadempimento dell'utilizzatore assoggettato a concordato preventivo, è disciplinata dall'art. 1526 c.c.; deve essere esclusa, pertanto, l'applicazione analogica dell'art. 72 quater l. fall., che ha natura di norma eccezionale e non riguarda la risoluzione del contratto di leasing bensì il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell'utilizzatore.

Cass. civ. n. 21895/2017

Al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/06/2015).

Cass. civ. n. 8687/2015

L'introduzione nell'ordinamento, tramite l'art. 59 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, dell'art. 72 quater legge fall. non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo, e le differenti conseguenze (nella specie, l'applicazione in via analogica dell'art. 1526 cod. civ. al leasing traslativo) che da essa derivano nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore.

Cass. civ. n. 3381/2015

In tema di leasing traslativo, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha sempre diritto alla restituzione del bene, spettando al primo provare di aver provveduto alla restituzione.

Cass. civ. n. 19272/2014

In materia di leasing traslativo, le parti possono convenire, ai sensi dell'art. 1526 cod. civ., applicabile in via analogica, l'irripetibilità dei canoni versati al concedente in esito alla risoluzione del contratto, la cui natura di clausola penale ne preclude, nel giudizio successivamente instaurato, la rilevabilità d'ufficio e la deducibilità dopo il decorso dei termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., trattandosi di eccezione in senso stretto.

Cass. civ. n. 19732/2011

Al leasing traslativo si applica la disciplina di carattere inderogabile di cui all'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva della proprietà, la quale comporta, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell'utilizzo dei beni, tale da remunerare il solo godimento e non ricomprendere anche la quota destinata al trasferimento finale di essi; ne consegue che il concedente, mantenendo la proprietà del bene ed acquisendo i canoni maturati fino al momento della risoluzione, non può conseguire un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene. (Nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza che, dichiarata la nullità della clausola contrattuale contenente la previsione dell'obbligo di pagamento in unica soluzione, da parte dell'utilizzatore, dei canoni non ancora scaduti, aveva poi quantificato l'equo compenso dovuto per l'uso della cosa nella entità del residuo debito, compresi gli interessi convenzionali).

Cass. civ. n. 19287/2010

In tema di vendita con riserva di proprietà, l'art. 1526 c.c., applicabile alla fattispecie negoziale del leasing traslativo prevede che nel caso in cui la risoluzione avvenga per l'inadempimento del compratore (nel leasing, utilizzatore), debba essere riconosciuto al venditore (nel leasing, concedente) - tenuto a restituire le rate riscosse - il diritto all'equo compenso per l'uso della cosa comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l'uso, oltre al risarcimento del danno, eventualmente derivante da un deterioramento anormale della cosa. Ne consegue che il diritto all'equo compenso e quello al risarcimento del danno costituiscono autonome pretese, le quali, se esercitate nel corso del giudizio, necessitano di autonoma e tempestiva domanda.

Cass. civ. n. 73/2010

Nel leasing traslativo, al quale si applica per analogia la disciplina dettata dall'art. 1526 cod. civ. per la risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà in caso di inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, riconsegnato il bene, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, mentre il concedente ha diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, il quale comprende la remunerazione del godimento del bene, il deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e il logoramento per l'uso, ma non include il risarcimento del danno che può derivare da un deterioramento anormale della cosa né comprende il mancato guadagno. (Nella specie, relativa alla risoluzione del contratto di locazione finanziaria di una motonave, la S.C. ha rigettato il proposto ricorso, poiché nella sentenza impugnata si era correttamente escluso dall'area del "giusto compenso" - individuato, adeguatamente, mediante il criterio equitativo del "bare boat" - il mancato guadagno ed essendo fallito l'utilizzatore era stata individuata nella procedura di insinuazione al passivo la sede esclusiva per la determinazione della penale, per la quale era stata predisposta apposita clausola ai fini della liquidazione del risarcimento del danno).

Cass. civ. n. 11145/2009

In tema di leasing traslativo, nel caso di fallimento del compratore, la dichiarazione del curatore di scioglimento dal contratto non ancora compiutamente eseguito, ai sensi del secondo comma dell'art. 72 legge fall., ha effetti "ex tunc", con la conseguenza che il credito restitutorio per le prestazioni effettuate dal compratore fallito (nella specie, i canoni pagati) non nasce dalla dichiarazione del curatore nè dalla sentenza di fallimento, ma trova il suo fatto genetico nel venir meno della giustificazione contrattuale dell'attribuzione patrimoniale stessa fin dal momento della sua esecuzione; collocandosi tale momento anteriormente alla dichiarazione di fallimento, il suddetto credito diviene compensabile con il controcredito del concedente, sorto anch'esso anteriormente a detta dichiarazione, e relativo al risarcimento dei danni per l'inadempimento del fallito, anche quando gli effetti dello scioglimento siano regolati dall'art. 1526 c.c.

Cass. civ. n. 13418/2008

Ai fini della qualificazione come leasing traslativo di un contratto avente ad oggetto l'utilizzazione di beni atti a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo, ciò che rileva, indipendentemente dalla circostanza che concedente sia il produttore del bene ovvero un imprenditore che l'acquisti per porlo a disposizione dell'utilizzatore, è se il godimento temporaneo da parte dell'utilizzatore esaurisca la funzione economica del bene ovvero la durata del contratto sia predeterminata solo in funzione dell'ulteriore differito trasferimento del bene e della rateizzazione del prezzo d'acquisto; in quest'ultima ipotesi, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, si applica in via analogica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, per cui, ai sensi dell'art. 1526 c.c., l'utilizzatore ha diritto alla restituzione delle rate riscosse ed il concedente ha diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa oltre al risarcimento del danno.

Cass. civ. n. 6322/2006

L'azione diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene oggetto di un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà, nei confronti dello acquirente inadempiente all'obbligazione di pagamento del prezzo, ha natura non di azione reale di rivendica ma di azione contrattuale personale proponibile nelle forme del procedimento monitorio diretta a far valere il diritto alla restituzione di un bene oggetto di un contratto di vendita a rate con riserva della proprietà, nei confronti dello acquirente inadempiente all'obbligazione di pagamento del prezzo, ha natura non di azione reale di rivendica ma di azione contrattuale personale proponibile nelle forme del procedimento monitorio.

Cass. civ. n. 2161/2006

Con riferimento al contratto di vendita con riserva della proprietà e per il caso di inadempimento del compratore, l'art. 1526 c.c. prevede la restituzione da parte del venditore delle rate riscosse (salvo il diritto ad un equo compenso ed al risarcimento del danno), ma non condiziona alla medesima l'emissione della pronunzia stessa di risoluzione del contratto.

Cass. civ. n. 4208/2001

Gli artt. 1526, comma secondo e 1384 c.c. (applicabili anche alla locazione finanziaria), i quali prevedono rispettivamente il potere del giudice di ridurre l'indennità convenuta in caso di risoluzione del contratto, per l'inadempimento del compratore, e la penale determinata nell'ammontare dei canoni ancora da pagare, non impongono una rigida correlazione all'entità del danno subito dal creditore, posto che in entrambi i casi non si tratta di risarcire un danno, ma, all'opposto, di diminuirne l'entità convenzionalmente stabilita. Pertanto la valutazione del giudice va condotta sul piano dell'equilibrio delle prestazioni con riferimento al margine di guadagno che il concedente si riprometteva di trarre dalla esecuzione del contratto.

Cass. civ. n. 7266/1995

Nella disposizione di cui al secondo comma dell'art. 1526 c.c. per la quale, qualora sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo di indennità, questa può essere ridotta dal giudice il ricorso al termine «indennità», normalmente utilizzato per indicare quelle forme di compensazione in danaro la cui entità non corrisponde necessariamente a quella del danno, né presuppone l'imputabilità del comportamento che lo ha determinato, sta ad indicare che il legislatore ha inteso riferirsi ai casi in cui la liquidazione anticipata concerne unicamente il credito all'equo compenso per il temporaneo godimento del bene, di cui al primo comma del medesimo articolo.

Cass. civ. n. 65/1993

La risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento dell'utilizzatore, non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art. 1458, primo comma, c.c. in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con conseguenziale marginalità dell'eventuale opzione), e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. La risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall'art. 1526 c.c. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di leasing cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto (rispetto a cui la concessione in godimento assume funzione strumentale).

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Consulenze legali
relative all'articolo 1526 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

L. O. chiede
martedì 30/11/2021 - Lazio
“Avvocato, parole che saranno scritte nell’eventuale atto notarile.
Le leggi contraddicono quanto sotto?
Con le parole qui sotto il giudice può intervenire?


1. vendita a rate con riserva della proprietà;
2. Le parti concordano che gli importi versati dal venditore a titolo di acconto e saldo IMU, relativamente all'immobile, saranno rimborsati dall'acquirente entro e non oltre 30 giorni dal versamento;
3. l’immobile è libero da ipoteche, trascrizioni, con separazione dei beni. Cose che saranno accertate dal notaio. Quindi è vendibile e l’acquirente rinuncia sin d'ora ad adire le vie legali per ottenere il risarcimento di eventuali danni. Conseguenza immediata e diretta del suddetto inadempimento. Le parti concordano che in caso d'inadempimento dell'acquirente, il venditore non sarà tenuto a restituire le rate riscosse che saranno
interamente trattenute a titolo di penale.
Poiché l'acquirente, al momento dell'acquisto, ha versato la caparra
confirmatoria pari a euro xxxxxxxxx, in caso d'inadempimento
dell’acquirente, il venditore, oltre a trattenere il suddetto importo a
titolo di penale, avrà diritto di trattenere anche la caparra
confirmatoria, fermo restando l'eventuale ulteriore risarcimento danni;
4. il compratore non potrà superare tre mensilità non pagate in forma alternata o continua;
5. il non rispetto di quanto concordato nel presente sarà perdita della caparra. il non rispetto di quanto sarà concordato nel prossimo atto notarile sarà motivo di risoluzione del contratto.”
Consulenza legale i 10/12/2021
Va premesso che nella redazione di un contratto, soprattutto quando si tratta di beni di notevole valore come gli immobili, sarebbe bene farsi assistere da un professionista, onde evitare imprecisioni, se non addirittura clausole invalide: inconvenienti che potrebbero essere fonte di controversie, con maggior dispendio di tempo e denaro e conseguenze sfavorevoli per l'una o l'altra parte.
Detto questo, passiamo ad esaminare le clausole proposte, quanto meno quelle che risultano comprensibili (alcune delle condizioni riportate appaiono incomplete e lacunose).
Con riferimento alla preventiva rinuncia al risarcimento del danno da parte dell’acquirente, non possiamo che richiamare, brevemente, quanto già spiegato in una precedente consulenza.
Abbiamo infatti chiarito che una clausola di questo tipo configura la tipica clausola vessatoria ai sensi del secondo comma dell’art. 1341 c.c., in quanto comporta una “limitazione di responsabilità” a favore di una sola parte.
La caratteristica fondamentale di questo tipo di clausole è che, per poter essere efficaci, devono essere “specificamente approvate per iscritto”: in altre parole, per la loro approvazione non basta la semplice firma apposta in fondo al contratto, ma devono essere firmate nuovamente a parte (indicandole specificamente).
Tuttavia, va precisato che la disciplina delle clausole vessatorie, contenuta nel comma 2 della norma che stiamo esaminando, si applica nel caso in cui le clausole contrattuali siano state predisposte da uno dei contraenti, e in modo tale da favorire proprio il contraente che le ha predisposte.
Per maggiore scrupolo, sarebbe bene che tale clausola venisse, in ogni caso, specificamente approvata per iscritto in calce al contratto. Si suggerisce dunque una doppia firma della stessa.
Quanto alla clausola secondo cui, “in caso d'inadempimento dell'acquirente, il venditore non sarà tenuto a restituire le rate riscosse che saranno interamente trattenute a titolo di penale”, occorre tenere presente quanto stabilito dall’art. 1526 c.c.: “se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno”; inoltre, “qualora si sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità , il giudice secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta”.
Vi è, dunque, sempre la possibilità di un intervento del giudice che potrà “ridimensionare” quanto previsto dal contratto.
Non è pacifico se una clausola di questo tipo rappresenti o meno una clausola vessatoria: nel dubbio, sarebbe opportuna anche qui una doppia approvazione per iscritto.
Rispetto al cumulo tra caparra confirmatoria e clausola penale, dobbiamo nuovamente richiamare la nostra risposta sul punto data nella precedente consulenza. In quella sede abbiamo ricordato, infatti, che, secondo l’opinione prevalente (indirettamente confermata anche da Cass. Civ., Sez. II, sent. 10/05/2012, n. 7180), nel caso in cui il contratto preveda sia la caparra confirmatoria, sia la clausola penale, le stesse non sono cumulabili, nel senso che la parte non inadempiente non potrà pretendere entrambe.
Ribadiamo, comunque, che il giudice ha il potere di ridurre la penale il cui importo risulti manifestamente eccessivo (considerando in questo caso anche il versamento della caparra confirmatoria), ex art. 1384 c.c.
Passiamo ora alla clausola “il compratore non potrà superare tre mensilità non pagate in forma alternata o continua”. Tale clausola, a nostro giudizio, è incompleta, in quanto manca la specificazione delle conseguenze dell’omesso pagamento di tre mensilità. Forse si vuole prevedere una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., la cui funzione è quella di stabilire in anticipo quale sia l’inadempimento “grave”, tale da condurre alla risoluzione del contratto, senza necessità di accertare di volta in volta la non scarsa importanza dell’inadempimento ex art. 1455 c.c. In tal caso, però, occorrerebbe scrivere chiaramente che, in caso di mancato pagamento di tre rate del prezzo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
Attenzione, però: nella vendita con riserva di proprietà è necessario il rispetto della previsione di cui all’art. 1525 c.c., anch’esso oggetto di trattazione in una precedente consulenza, il cui testo riportiamo ancora una volta: “nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive”.
Si tratta, come abbiamo già spiegato in precedenza, di una norma posta a tutela dell’acquirente, e che si riferisce comunque all’ipotesi in cui il mancato pagamento riguardi una, ed una sola, rata che sia di importo non superiore a un ottavo del prezzo.
Quindi una clausola risolutiva espressa come quella prefigurata nel quesito non dovrebbe creare problemi sotto questo punto di vista.
Secondo la giurisprudenza, la clausola risolutiva espressa non ha carattere vessatorio (v. Cass. Civ., Sez. III, 28/06/2010, n. 15365), e pertanto non necessita di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c.
Le ultime due clausole, quelle indicate al n. 5, risultano eccessivamente generiche per poter rivestire una qualche utilità ed efficacia.