(massima n. 1)
In materia di leasing traslativo, le parti possono convenire, ai sensi dell'art. 1526 cod. civ., applicabile in via analogica, l'irripetibilitą dei canoni versati al concedente in esito alla risoluzione del contratto, la cui natura di clausola penale ne preclude, nel giudizio successivamente instaurato, la rilevabilitą d'ufficio e la deducibilitą dopo il decorso dei termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ., trattandosi di eccezione in senso stretto.