(massima n. 2)
In caso di vendita con riserva di proprietā, per l'opponibilitā del relativo patto al terzo acquirente č necessaria, ai sensi dell'art. 1524 c.c., la ricorrenza dei requisiti della trascrizione del medesimo nell'apposito registro tenuto presso la cancelleria del tribunale del luogo ove il bene (nel caso, autovettura) si trova, e della permanenza in tale luogo del detto bene al momento dell'acquisto da parte del terzo.