(massima n. 1)
Mentre l'art. 1503 c.c., in tema di riscatto convenzionale, impone al riscattante di corrispondere, oltre al prezzo, le spese ed ogni altro pagamento legittimamente fatto per la vendita, l'art. 8, comma sesto, della L. 26 maggio 1965, n. 590, pone a carico del retraente nel riscatto agrario l'onere di rimborsare soltanto il prezzo, e non anche le altre spese per l'acquisto del fondo sostenute dal retrattato. Per queste, il soggetto, cui devono essere poste a carico, va individuato, nella sede propria, in base al principio generale cuius commoda eius incommoda, salvo il correttivo della responsabilitą per i danni dovuti alla propria condotta dolosa o colposa.