(massima n. 1)
Al fine dell'esercizio del diritto di riscatto da parte del venditore di beni mobili, ai sensi dell'art. 1503 c.c., č valida ed operante una dichiarazione proveniente dal rappresentante senza poteri del venditore medesimo, ove questi, prima della scadenza del termine per il riscatto, abbia ratificato l'atto posto in essere dal falsus procurator, attraverso un'espressa manifestazione di volontā, ovvero attraverso un comportamento inequivocamente rivolto a farne propri gli effetti.