Termine per l'esercizio del riscatto
Il patto di riscatto per quanto favorevole al venditore è di grave pregiudizio al compratore che non sa mai se è definitivamente sua la cosa comprata, e quindi fino al momento in cui ne è temibile il riscatto non può spendervi definitivamente come per cosa irrevocabilmente propria.
È perciò interesse pubblico contemperare la loganimità verso venditori per bisogno con le necessità della pubblica economia, che richiedono domini sicuri e irrevocabili.
Tanto è il desiderio della sicurezza dei domini che i notai in ogni stipula di compravendita immobiliare usano (proprio per il terrore del riscatto) chiarire che il venditore aliena irretrattabilmente e senza patto di riscatto.
Locuzione superflua ma che è indice dell'intuitivo bisogno di certezza dei diritti.
Il danno dell'incertezza dei domini e della provvisorietà di talune forme di utilizzazione delle cose si rileva facilmente del resto guardando in quale incuria sono tenuti beni la cui proprietà è separata dall'usufrutto. La necessità sociale di limitare nel tempo l'esercizio del patto di riscatto è la stessa per cui è limitato nel tempo l'esercizio dell'usufrutto.
Per i beni mobili il termine del riscatto non può superare due anni né cinque per gli immobili.
Il termine eventualmente maggiore si riduce a quello legale.
Improrogabilità
L'improrogabilità, voluta dalla legge a tutela di un interesse pubblico che supera quello dei singoli, consente a chi diede proroga di non tenerne conto, né per questo egli deve risarcimento di danni perché non agisce contro legge.
È improrogabile e perentorio il termine stipulato fra contraenti per riscatto, perché la legge ha voluto evitare lunghi periodi d'incertezza nei domini. Ha voluto evitarli, vietando all'atto della vendita la stipulazione di lunghi termini, e vietando proroghe che facilmente all'atto stesso della vendita il compratore s'impegnasse a consentire. Queste proroghe sono vietate anche se liberamente consentite più tardi dal debitore; ha voluto evitargli la legge quella specie di coazione morale onde sarebbe facilmente intimidito se — pur non pattuito l'obbligo di prorogare all'atto stesso della vendita — vi fosse poi indotto in seguito dai lamenti del venditore e dal suo invocare qualche vaga promessa forse strappata al compratore all'atto dell'acquisto.
Riscatto disposto per testamento dal compratore
Ben altro è il riscatto disposto per testamento del compratore: giustamente si è ritenuto poter disporre per testamento il compratore che il venditore riscatti in qualunque tempo: e se il prezzo da rimborsare è quello dell'acquisto, comunque superato dal valore attuale, si ha, a favore del venditore, legato per la differenza in più risultante dall'aumento di valore dell'immobile. Se anche non v'è differenza di prezzo, ma il testatore ha disposto un lungo termine per il riscatto, vi è ugualmente legato: il vantaggio per il legatario consiste nel solo fatto ch'egli può ricomprare. Non essendo requisito essenziale del legato l'arricchimento del legatario, vi è legato per il solo fatto che gli è attribuita una facoltà che altrimenti non avrebbe.
Come ogni altro bene, è trasferibile per cessione ad altri il diritto di ricomprare l'immobile alienato, salvo che il diritto risulti essere stato costituito intuitu personae: ipotesi non verosimile, specie quando il patto di riscatto, per essere stato stipulato all'atto stesso della vendita, né risulta condizione oggettivamente imprescindibile e tale che, proprio in considerazione del pattuito riscatto, si è stipulato un prezzo piu basso che se la vendita fosse stata irrevocabile.
Se il compratore che diede proroga consente poi a far riavere la cosa al venditore, non può più dolersene e non può revocare il trasferimento cui ha consentito ed anzi dato esecuzione.
In tal caso, avendo il compratore dato esecuzione ad un impegno che avrebbe potuto non mantenere, non può piu lamentarsene. Lo
scopo della legge, di far circolare liberamente i beni inceppando la circolazione solo nei limiti di due o cinque anni era stato già raggiunto. Se il compratore ha rinunziato alla facoltà di non adempiere quanto aveva promesso, la circolazione è ormai ritornata normale. La proprietà è tornata al venditore che il compratore ha inteso favorire; e non vi è alcun pubblico interesse più da tutelare.
Infine, il trasferimento al venditore non è nuovo trasferimento: è l'adempimento di un antico obbligo morale non giuridicamente coercibile. Perciò il compratore non può affermarsi leso per il basso prezzo di ritrasferimento: egli non vende ex novo, ma restituisce tardi quel che doveva restituire: art. 2034 cod. civ..