(massima n. 1)
A differenza di quanto č stabilito per l'esercizio del riscatto convenzionale, per il quale č espressamente posto a carico del retraente l'obbligo di corrispondere oltre alle somme liquide dovute per il rimborso del prezzo anche quelle relative alle spese ed a ogni altro pagamento effettivamente fatto per la vendita (art. 1503 c.c.), per il riscatto agrario č posto, invece, a carico del coltivatore l'obbligo di corrispondere il solo prezzo e non anche le menzionate spese accessorie, ivi comprese quelle notarili e di registrazione sostenute dal retrattato.