La cosa perisce al proprietario
La cosa perisce al proprietario
Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.
mercoledì 01/12/2010
Perché deve pagare lo stesso il prezzo?”
L’obbligo di pagare il prezzo anche se la cosa sia andata distrutta (per causa non imputabile al venditore/alienante) si rinviene nel dettato dell’art. 1465 del c.c.: “Nei contratti che trasferiscono la proprietà di una cosa determinata ovvero costituiscono o trasferiscono diritti reali, il perimento della cosa per una causa non imputabile all'alienante non libera l'acquirente dall'obbligo di eseguire la controprestazione, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata”.
I contratti disciplinati dalla norma citata sono quelli che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto: ai sensi dell’art. 1376 del c.c., tali contratti sono definiti consensuali, perché la proprietà o altro diritto si trasmettono, appunto, per effetto del consenso, rimanendo del tutto irrilevante che il bene acquistato sia rimasto, ad esempio, nelle mani del venditore.
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