(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui, locato un immobile adibito all'esercizio di un'attivitą commerciale o artigianale e ceduta dal conduttore l'azienda insieme al contratto di locazione, il conduttore cedente, anziché effettuare la consegna al cessionario, restituisca l'immobile al locatore e questi, a sua volta, lo conceda in locazione ad un terzo facendogliene consegna, il conflitto tra quest'ultimo ed il cessionario conduttore va risolto in favore del secondo che č subentrato (nel rapporto locatizio) nella posizione di conduttore quale si configurava al momento della cessione e, quindi, nella situazione preferenziale ex art. 1380, primo comma, c.c., atteso che tale situazione, creatasi con la consegna dell'immobile all'originario conduttore, rimane quale elemento caratterizzante del rapporto locatizio per tutto il periodo della sua durata, senza che sia rilevante ai fini della soluzione del conflitto la restituzione dell'immobile al locatore ceduto da parte dell'originario conduttore cedente configurandosi quale atto arbitrario di un terzo. (Nella specie, alla stregua dell'affermato principio, la Suprema Corte ha cassato la pronuncia di merito che aveva risolto il conflitto in senso sfavorevole al cessionario conduttore che non aveva conseguito la materiale disponibilitą dell'immobile).