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Articolo 3 Testo Unico sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

[Aggiornato al 03/10/2024]

Trasferimenti non soggetti all'imposta

Dispositivo dell'art. 3 Testo Unico sulle successioni e donazioni

1. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, nè quelli a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461.

2. I trasferimenti a favore di enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelli indicati nel comma 1, non sono soggetti all'imposta se sono stati disposti per le finalità di cui allo stesso comma.

3. Nei casi di cui al comma 2 il beneficiario deve dimostrare, entro cinque anni dall'accettazione dell'eredità o della donazione o dall'acquisto del legato, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal testatore o dal donante. In mancanza di tale dimostrazione esso è tenuto al pagamento dell'imposta con gli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati.

4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di movimenti e partiti politici.

4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente. In caso di aziende o rami di esse, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; in caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. Il beneficio si applica anche ai trasferimenti di azioni e di quote sociali di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo o in Paesi che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, alle medesime condizioni previste per i trasferimenti di quote sociali e azioni di soggetti residenti(1).

Note

(1) Il comma 4-ter è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

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Consulenze legali
relative all'articolo 3 Testo Unico sulle successioni e donazioni

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

C. G. chiede
giovedģ 19/09/2024
“siamo 2 sorelle non sposate e senza figli. Non abbiamo ascendenti viventi, ma gli eredi sono 8 cugini, che hanno 7 figli e 3 nipoti minorenni.
il nostro patrimonio consiste in 3 case, alcuni mobili/quadri di antiquariato e contanti depositati e investiti in alcuni conti correnti a noi intestati (1 solo cointestato).
Vorremmo sapere se:
- donazioni personali ad eredi vengono sottratte alla quota legittima o "prelevate" prima del calcolo dell'importo della quota legittima?
- possiamo destinare agli eredi quote diverse di legittima?
- quanto sono tassate le donazioni ad associazioni? e a privati?
Grazie”
Consulenza legale i 25/09/2024
L’art. 536 c.c. dispone che le persone alle quali deve essere riservata una quota di eredità in sede successoria sono: il coniuge, i figli e gli ascendenti.
Nel caso in esame non vi sono soggetti che possano farsi rientrare in alcuna di tali categorie, il che comporta che si potrà disporre dei propri beni come si vuole, senza dover rispettare quote di riserva.
Pertanto, le due sorelle possono redigere testamento con cui manifestare la volontà di lasciare i propri beni anche ad uno solo dei potenziali successibili (uno dei cugini o dei loro figli, perfino un nipote minorenne), ovvero non redigere alcun testamento e lasciare che il loro patrimonio ereditario si devolva ex lege, secondo le norme dettate in tema di successione legittima agli artt. 565 e ss. c.c.

In particolare, l’art. 565 c.c. individua le categorie di successibili ex lege nei seguenti soggetti:
coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali, altri parenti, lo Stato
precisando all’art. 572 c.c. che nell’ipotesi di altri parenti la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi (senza distinguere tra linea patena e materna) e che, in ogni caso, la successione non potrà aver luogo in favore dei parenti oltre il sesto grado.

Pertanto, ritornando alla situazione che qui si prospetta, primi chiamati ex lege all’eredità delle due sorelle saranno gli otto cugini, parenti in linea collaterale di quarto grado, mentre i figli dei cugini sono parenti in linea collaterale di quinto grado ed i rispettivi nipoti di sesto grado.

Chiarito il quadro successorio, si cercherà adesso di dare risposta alle domande che vengono poste:
  • non essendovi persone a cui favore deve essere riservata una quota di eredità (ossia i soggetti menzionati all’art. 536 c.c.) non si rende necessario tener conto di eventuali donazioni poste in essere in vita in favore dei successibili ex lege, potendosi perfino disporre del proprio patrimonio in favore di coloro che già sono stati beneficiari delle donazioni.
  • anche alla seconda domanda va data risposta positiva, sempre sul presupposto che non vi sono quote di riserva da rispettare (pertanto, si potrà destinare agli eredi la quota di patrimonio che si vuole);
  • per quanto concerne la tassazione delle donazioni valgono le regole che qui di seguito si vanno ad esporre.

Innanzitutto va chiarito che soltanto il beneficiario della donazione è tenuto al pagamento dell’imposta.
Le aliquote applicabili variano a seconda del rapporto esistente tra i soggetti coinvolti nel contratto di donazione, con la previsione di franchigie che rendono tassabile la donazione soltanto per la parte eccedente il loro valore.
Più precisamente, queste sono le aliquote:
  • 4% per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente 1 milione di euro, per ciascun beneficiario
  • 6% per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente 100mila euro, per ciascun beneficiario
  • 6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado
  • 8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

Se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.500.000 euro, a prescindere dal grado di parentela tra i soggetti coinvolti.

Ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del T.U. successioni e donazioni, non scontano l’imposta sulle donazioni i trasferimenti in favore di alcuni soggetti ben individuati, come, per esempio, quelli destinati a:
  • Stato, Regioni, Province e Comuni
  • Enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che abbiano come scopo esclusivo assistenza, studio, ricerca scientifica, altre finalità di pubblica utilità
  • Onlus e fondazioni bancarie.