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Articolo 82 Codice del terzo settore

(D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

[Aggiornato al 03/08/2024]

Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali

Dispositivo dell'art. 82 Codice del terzo settore

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6(1).

2. Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 utilizzati ai sensi dell'articolo 8, comma 1.

3. Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Per tutti gli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale.Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro(1).

4. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale, è dovuta l'imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata.

5. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

5-bis. I prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero dai soggetti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta sul valore dei prodotti finanziari esteri, di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214(2).

6. Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all'articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono esenti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e relative disposizioni di attuazione.

7. Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

8. Le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

9. L'imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

10. Gli atti e i provvedimenti relativi agli enti di cui al comma 1 del presente articolo sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Note

(1) Comma modificato dal D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.
(2) Comma inserito dal D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122.

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Consulenze legali
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Concetta P. chiede
domenica 03/01/2021 - Campania
“Vorrei sapere per acquistare un immobile una onlus quanto paga di tasse se il costo dell’immobile è di 620000 ? Se in futuro questo immobile si vuole vendere a privati,quale sarà la procedura?”
Consulenza legale i 13/01/2021
In base all’articolo 82, comma 4 del CTS – D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - “Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entrocinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso”.

In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per l’attività è dovuta l’imposta in misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta.
In linea generale, il comma 3 dell'art. 104 del codice terzo settore prevede che le norme del medesimo CTS entrino in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a partire dal 3 agosto 2017.
Tuttavia, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 104, le disposizioni del Titolo X (Regime fiscale degli Enti del Terzo Settore) si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore - RUNTS a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, e comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso.
Lo stesso art. 104, tuttavia, contiene una deroga alla suddetta previsione al comma 1, in base al quale, in via transitoria, alcune disposizioni si applicano alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS), già a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (e, quindi, dal 1°gennaio2018) e fino all'entrata in vigore delle disposizioni del Titolo X.

Tra le disposizioni che si applicano dal 1° gennaio 2018 alle ONLUS, alle ODV e alle APS è ricompreso, in particolare, il predetto art. 82.
Pertanto, sotto il profilo soggettivo, in vigenza del predetto periodo transitorio, l'applicabilità del citato art. 82, comma 4, del CTS va valutata sulla base della effettiva sussistenza dei requisiti previsti per le ONLUS dall'articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e, quindi, se la ONLUS di cui si discute presenta i predetti requisiti, in sede di acquisto a titolo oneroso dell’immobile, potrà applicare le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (200 euro ciascuna).

Riguardo al secondo quesito, si ricorda che tutti i beni e denaro conferiti o intestati all'ente associativo o che comunque entrano a far parte del suo patrimonio, sono di esclusiva proprietà dell'associazione e sono in perpetuo destinati al raggiungimento dello scopo stabilito dallo statuto. Questo, per altro, dovrà contenere una espressa previsione in base alla quale, in caso di scioglimento o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione che abbia scopi simili.
Non sussistono disposizioni specifiche in ordine alle modalità attraverso cui effettuare la vendita dei beni che fanno parte del patrimonio dell’associazione.
Occorrerà, tuttavia, tenere conto del fatto che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità (sono fatte salve alcune casistiche per valori modici) sono considerate distribuzioni indirette di utili o avanzi di gestione e, pertanto, vietate.
Inoltre, il ricavato della vendita del bene dovrà restare acquisito al patrimonio dell’ente e destinato alle finalità indicate nello statuto.