Cass. civ. n. 20291/2018
In materia d'imposte sul reddito, la Convenzione Italia - Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con l. n. 20 del 1992, non esclude che il reddito percepito in Francia da un soggetto residente in Italia (quale dirigente di una società di diritto francese), anche se già tassato in Francia attraverso ritenute alla fonte, debba essere dichiarato anche in Italia, ferma la possibilità per il contribuente di portare in detrazione le imposte corrisposte all'estero, sicché è legittimo il recupero a tassazione effettuato ove il reddito percepito all'estero non venga indicato nella dichiarazione dei redditi.
Comm. Trib. II grado Bolzano n. 67/2018
Ai sensi dell’art. 165, comma 10 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta assolta all’estero per i redditi ivi prodotti è detraibile in proporzione alla quota di reddito che sia soggetta ad imposizione anche in Italia. Di conseguenza è corretto l’operato dell’Ufficio che riconosca la detrazione, prevista dalle disposizioni della Convenzione con lo Stato estero, nei limiti della percentuale di reddito che concorre a formare la base imponibile per le imposte sul reddito italiane, atteso che lo scopo della norma richiamata è quello di evitare che il contribuente possa recuperare, attraverso il meccanismo del credito d’imposta, elementi di reddito che, prodotti all’estero, siano esenti da imposta in Italia.
Comm. Trib. Reg. Lombardia n. 2828/2018
Ai dividendi distribuiti da una società italiana in favore della società controllante residente nell'Unione Europea deve essere applicata la ritenuta nella misura del 1,375% al posto di quella ordinaria del 27%, purché venga dimostrato che la partecipazione non sia detenuta dalla holding estera soltanto per beneficiare del vantaggio fiscale.
Comm. Trib. Prov. Torino n. 538/2018
La normativa pattizia convenzionale (Convenzione tra l’Italia e la Spagna per evitare le doppie imposizioni), la quale non prevede l’effettuazione, da parte del percipiente di redditi prodotti all’estero, di alcun adempimento formale ai fini del riconoscimento, da parte dello Stato di appartenenza, delle ritenute operate su tali redditi dal sostituto d’imposta straniero, prevale sulla normativa in- terna che subordina il riconoscimento delle ritenute operate dal sostituto d’imposta straniero alla indicazione dei redditi in questione nella dichiarazione fiscale da presentare in Italia da parte del percipiente dei redditi. La norma pattizia convenzionale, gerarchicamente sovraordinata alla norma nazionale interna, prevale su quest'ultima.
Comm. Trib. Prov. Cuneo n. 127/2018
E’ obbligo incondizionato la compilazione del quadro RW in presenza di investimenti all’estero, ancorché infruttiferi nel periodo d’imposta, non potendo essere sostituito tale adempimento dalle comunicazioni effettuate dagli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 11 d.l. n. 201/2011.
Non si tratta di violazione meramente formale, in quanto la mancata indicazione reca pregiudizio all’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, mentre la compilazione è utile per monitorare il transito di capitali tra Stato italiano e paesi esteri al fine di evitare che imponibili soggetti a tassazione in Italia siano sottratti ad imposizione mediante il trasferimento all’estero.
Comm. Trib. Prov. Bergamo n. 127/2018
Non è riconosciuto il credito d’imposta pari all’euroritenuta applicata dalla banca svizzera al soggetto che non ha indicato i redditi prodotti all’estero nella propria dichiarazione dei redditi e che non ha autorizzato l’agente pagatore svizzero a comunicare allo Stato italiano i capitali detenuti nello Stato extra UE.
Comm. Trib. Prov. Torino n. 1004/2017
Il credito per le imposte pagate all’estero può legittimamente essere esposto in dichiarazioni fiscali relative ad annualità d’imposta successive a quella in cui tale credito è maturato, in quanto la legge non contempla alcuna decadenza in relazione all’esercizio del diritto alla detrazione, ponendo la sola condizione della definitività del pagamento dell’imposta estera.
Cass. civ. n. 23984/2016
In materia d'imposte sul reddito, le norme pattizie derivanti da accordi tra gli Stati prevalgono, attesane la specialità e la "ratio" di evitare fenomeni di doppia imposizione, su quelle interne, e, pertanto, sul doppio criterio di prelievo dell'utile mondiale per i soggetti residenti e della territorialità della fonte di reddito per i soggetti non residenti, e sull'art. 165 del d.P.R. n. 917 del 1986.
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In materia d'imposte sul reddito, l'art. 17 della Convenzione Italia - Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con la l. n. 20 del 1992, relativo ai redditi prodotti da artisti, attribuisce ad entrambi gli Stati la potestà impositiva concorrente, sicché la doppia imposizione è evitata in virtù del riconoscimento del credito d'imposta: ciò si desume dal tenore letterale della disposizione, in cui ricorre l'avverbio soltanto, sintomatico dell'attribuzione della potestà impositiva esclusiva ad uno dei due Stati contraenti, esclusivamente nell'ipotesi in cui siano usati fondi pubblici per i compensi degli artisti.
Cass. civ. n. 23559/2014
Il beneficio del credito di imposta ex art. 8, comma 2, della legge n. 388 del 2000 è riconosciuto per l'intero costo dell'investimento, solo se, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dagli artt. 75 (ora 109) e 121 bis (ora 164) del TUIR, approvato con d.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente dà prova dell'esclusiva strumentalità del bene acquistato all'esercizio dell'impresa. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Sicilia, Sez. dist. Siracusa, 10/03/2008).
Cass. civ. n. 28532/2013
L'acquisto di un veicolo si configura come investimento agevolabile per l'intero costo ai fini del credito di imposta previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 solo se, in applicazione del criterio del rapporto di inerenza previsto dagli artt. 75 (nella numerazione vigente "ratione temporis") e 121 bis (ora 164) del TUIR, approvato con d.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente ne dimostri l'esclusiva strumentalità all'esercizio dell'impresa. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Caltanissetta, 24/11/2008)
Cass. civ. n. 27174/2013
L'acquisto di un veicolo è qualificabile come investimento agevolabile per l'intero costo ai fini previsti dall'art. 8, comma 2, della legge n. 388 del 2000, con conseguente riconoscimento di un credito di imposta, se il bene presenta i requisiti di cui all'art. 121 bis (ora 164) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, vale a dire solo quando si dimostri la sua strumentalità esclusiva all'esercizio dell'impresa. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Salerno, 25/06/2007)
Cass. civ. n. 7355/2012
In tema di redditi prodotti all'estero da soggetti residenti in Italia, nel regime dell'art. 165 del T.U.I.R., le imposte pagate all'estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione in quanto afferenti a redditi prodotti all'estero che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile in Italia, e la detrazione non può mai superare il rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo indicato dalla norma, escludendosi in tal modo una detraibilità dell'imposta pagata all'estero in relazione a redditi esteri che solo in parte concorrono a formare il reddito complessivo. (Nella specie, ove veniva in applicazione la Convenzione tra Italia e Portogallo contro le doppie imposizioni, resa esecutiva con legge n. 562 del 1982 - che prevede che l'ammontare della detrazione dell'imposta sui redditi pagata in Portogallo non può eccedere la quota di imposta attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo-, la contribuente pretendeva, quale credito di imposta, l'imposta versata all'estero sull'ammontare complessivo delle cedole incassate su titoli portoghesi senza tener conto che gli stessi erano stati posseduti solo per alcuni mesi e che quindi i relativi interessi rilevavano ai fini fiscali in Italia solo per la parte maturata nel periodo di possesso, e che quindi solo entro tali limiti poteva operare la detrazione; la S.C., nel respingere il ricorso della contribuente, ha affermato il principio su esteso). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Brescia, 17/11/2009)