(massima n. 1)
Non è riconosciuto il credito d’imposta pari all’euroritenuta applicata dalla banca svizzera al soggetto che non ha indicato i redditi prodotti all’estero nella propria dichiarazione dei redditi e che non ha autorizzato l’agente pagatore svizzero a comunicare allo Stato italiano i capitali detenuti nello Stato extra UE.