(massima n. 1)
Ai sensi dell’art. 165, comma 10 del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta assolta all’estero per i redditi ivi prodotti è detraibile in proporzione alla quota di reddito che sia soggetta ad imposizione anche in Italia. Di conseguenza è corretto l’operato dell’Ufficio che riconosca la detrazione, prevista dalle disposizioni della Convenzione con lo Stato estero, nei limiti della percentuale di reddito che concorre a formare la base imponibile per le imposte sul reddito italiane, atteso che lo scopo della norma richiamata è quello di evitare che il contribuente possa recuperare, attraverso il meccanismo del credito d’imposta, elementi di reddito che, prodotti all’estero, siano esenti da imposta in Italia.