(massima n. 1)
E’ obbligo incondizionato la compilazione del quadro RW in presenza di investimenti all’estero, ancorché infruttiferi nel periodo d’imposta, non potendo essere sostituito tale adempimento dalle comunicazioni effettuate dagli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 11 d.l. n. 201/2011.Non si tratta di violazione meramente formale, in quanto la mancata indicazione reca pregiudizio all’attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, mentre la compilazione è utile per monitorare il transito di capitali tra Stato italiano e paesi esteri al fine di evitare che imponibili soggetti a tassazione in Italia siano sottratti ad imposizione mediante il trasferimento all’estero.