(massima n. 1)
In materia d'imposte sul reddito, la Convenzione Italia - Francia del 5 ottobre 1989, ratificata con l. n. 20 del 1992, non esclude che il reddito percepito in Francia da un soggetto residente in Italia (quale dirigente di una società di diritto francese), anche se già tassato in Francia attraverso ritenute alla fonte, debba essere dichiarato anche in Italia, ferma la possibilità per il contribuente di portare in detrazione le imposte corrisposte all'estero, sicché è legittimo il recupero a tassazione effettuato ove il reddito percepito all'estero non venga indicato nella dichiarazione dei redditi.