(massima n. 1)
Il credito per le imposte pagate all’estero può legittimamente essere esposto in dichiarazioni fiscali relative ad annualità d’imposta successive a quella in cui tale credito è maturato, in quanto la legge non contempla alcuna decadenza in relazione all’esercizio del diritto alla detrazione, ponendo la sola condizione della definitività del pagamento dell’imposta estera.