Cons. Stato n. 2459/2019
In materia di espropriazione per pubblica utilità la data utile per escludere dal computo dell'indennità di espropriazione le c.d. migliorie opportunistiche, realizzate al solo fine di conseguire una maggiore indennità, è quella della conoscenza del procedimento espropriativo.
Cass. civ. n. 10502/2019
Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione delle aree prive di pianificazione urbanistica, la stima non può risolversi in un mero esercizio qualificatorio dell'astratta natura dell'area, ma deve corrispondere all'effettivo valore di mercato di questa secondo le sue caratteristiche concrete espresse in termini monetari, desunte da taluni fatti-indice obiettivi quali, tra gli altri, la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati, sicché, in detta situazione, trova applicazione il criterio - suppletivo in carenza di strumenti urbanistici e complementare agli effetti della determinazione del concreto valore dell'area - dell'edificabilità di fatto, dovendo darsi rilievo all'attività edilizia legittimamente realizzabile in assenza di pianificazione urbanistica, a quella libera ed a quella consentita previo rilascio del permesso di costruire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto "assolutamente inedificabili" e "agricole" le aree espropriate in quanto esterne al perimetro del territorio urbanizzato).
Cons. Stato n. 2303/2019
In materia di espropriazione per pubblica utilità le c.d. migliorie opportunistiche, intese come interventi realizzati al solo fine di conseguire un'indennità maggiore, sono escluse dal relativo computo laddove siano state realizzate successivamente alla conoscenza del procedimento espropriativo.
Cass. civ. n. 6527/2019
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell’espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l'interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, e che, quindi, possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti), sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Fattispecie relativa ad un terreno ablato per la costruzione di un palazzetto dello sport, le cui particelle ricadevano tutte in "zone F-uso pubblico" ai sensi delle N.T.A. del P.R.G.).
Cass. civ. n. 3168/2019
L'indennità di espropriazione va determinata in relazione al valore venale distinguendo tra suoli edificabili e non edificabili in ragione del criterio dell'edificabilità legale, escluse le possibilità legali di edificazione qualora lo strumento urbanistico dell'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale abbia concretamente vincolato la zona ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.), sicché, rientrando nella nozione tecnica di edificazione l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area secondo il regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione, ai fini indennitari deve tenersi conto delle possibilità di utilizzazione intermedia tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Nella specie, la Corte d'appello, pur qualificando erroneamente come edificabile il fondo ablato per la realizzazione di un campo di calcetto, ne ha correttamente apprezzato il valore secondo la potenziale natura edificatoria della zona)
Cass. civ. n. 16084/2018
La distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi cui possono essere assoggettati i suoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante una determinata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che di un'altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita in concreto dell'atto di pianificazione: ove mediante lo stesso si provveda ad una zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattere conformativo, mentre, ove si imponga solo un vincolo particolare, incidente su beni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica, lo stesso deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da esso deve, pertanto, prescindersi nella qualificazione dell'area, e ciò in quanto la realizzazione dell'opera è consentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso la correlativa specifica destinazione, cosicché, ove l'area su cui l'opera sia stata in tal modo localizzata abbia destinazione diversa o agricola, se ne impone sempre la preventiva modifica.
Cass. civ. n. 14632/2018
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'inclusione del terreno espropriato in una fascia di rispetto stradale vale a qualificarlo come non edificabile, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, trattandosi di una limitazione legale della proprietà, avente carattere generale, in quanto concernente, sotto il profilo soggettivo, tutti i cittadini proprietari di determinati beni che si trovino nella medesima situazione e, sotto il profilo oggettivo, beni immobili individuati "a priori" per categoria derivante dalla loro posizione o localizzazione rispetto a un'opera pubblica stradale o ferroviaria, non rilevando in senso contrario che il terreno sia collocato all'interno di un piano di insediamento industriale (P.I.P) o di un piano di edilizia economica e popolare (P.E.E.P).
Cass. civ. n. 11180/2018
In materia di espropriazione per pubblica utilità, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario non solo la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo previsto in relazione alla fattispecie di "acquisizione sanante" del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42-bis, ma anche quella avente ad oggetto l'interesse del cinque per cento del valore venale del bene, dovuto, ai sensi del comma 3, ultima parte, di detto articolo, "a titolo di risarcimento del danno", giacché esso, ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo una voce del complessivo "indennizzo per il pregiudizio patrimoniale" di cui al precedente comma 1, secondo un'interpretazione imposta dalla necessità di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori.
Corte cost. n. 187/2014
In tema di espropriazione per pubblica utilità è incostituzionale l'art. 13 L. prov. Trento 19 febbraio 1993 n. 6, come modificato dall'art. 58 comma 1 L. prov. 29 dicembre 2006 n. 11 il quale prevede che la determinazione della indennità per le aree non edificabili faccia riferimento ai c.d. valori agricoli tabellari, eccessivamente modesti rispetto al valore di mercato attribuibile ai terreni in base alle loro caratteristiche.
Cass. civ. n. 11503/2014
Ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, l'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. con modif. nella L. 8 agosto 1992 (ora recepito negli artt. 32 e 37 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) ha prescelto, quale unico criterio per individuare la destinazione urbanistica del terreno espropriato, quello dell'edificabilità legale, per cui un'area va ritenuta edificabile quando (e per il solo fatto che) essa risulti classificata come tale dagli strumenti urbanistici al momento della vicenda ablativa, senza possibilità legale di edificazione tutte le volte in cui la zona sia stata concretamente vincolata da un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.) dallo strumento urbanistico vigente. Né rileva, in tali ultime ipotesi, che la destinazione zonale consenta la costruzione di edifici e attrezzature pubblici, atteso che l'attività di trasformazione del suolo per la realizzazione dell'opera pubblica rimessa inderogabilmente all'iniziativa pubblica non è assimilabile al concetto di edificazione preso in considerazione dal menzionato art. 5-bis della L. n. 359 del 1992 agli effetti indennitari, da intendersi come estrinsecazione dello "ius aedificandi" connesso al diritto di proprietà.
Cass. civ. n. 1904/2014
Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione di aree destinate a servizi, di cui sia ritenuta la legale edificabilità, il valore dei beni deve essere accertato tenendo conto della condizione giuridica urbanistica all'epoca del decreto ablativo, dovendosi, in particolare, tenere conto, nell'applicazione del sistema sintetico-comparativo, della specifica natura del servizio per la ricerca di parametri di comparazione omogenei.
Cass. civ. n. 20827/2010
Nel caso di realizzazione di una servitù coattiva di elettrodotto (nella specie a servizio di una linea ferroviaria ad alta velocità), l'indennità c.d. di asservimento, comprensiva di quella di occupazione d'urgenza, è commisurata a quella che sarebbe dovuta per l'espropriazione per pubblica utilità.
Cass. civ. n. 18068/2008
L'indennità di espropriazione di terreni destinati ad attrezzature pubbliche di quartiere ed aree per istruzione, è commisurabile al criterio delle aree edificabili, non già per la previsione di un indice di fabbricabilità riguardante l'area, né in base alla generica deduzione di un'attuabilità del servizio pubblico attraverso l'iniziativa privata, bensì per il carattere localizzativo della previsione urbanistica dell'opera pubblica su quella determinata area nell'ambito della zona (edificabile o edificata), in cui l'infrastruttura s'inserisce funzionalmente, di modo che il ristoro spettante al proprietario per l'ablazione del suolo va relazionato al valore delle aree cui il suolo è urbanisticamente asservito
Cass. civ. n. 1161/2007
In tema di valutazione di aree edificabili, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, l'evoluzione del sistema normativo induce a negare valore preminente al metodo sintetico- comparativo, congeniale ad un sistema, oggi abbandonato alla luce dell'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992, governato dal principio dell'edificabilità di fatto, mentre il metodo analitico-ricostruttivo, che muove dalle caratteristiche specifiche del fondo espropriato, depurando il valore dell'edificato del costo di costruzione per pervenire al valore dell'area secondo l'entità volumetrica esprimibile dalla superficie a disposizione, dipende dalla qualificazione urbanistica dell'area, secondo il principio dell'edificabilità legale, conseguendone che il giudice che accolga le conclusioni del consulente tecnico secondo il metodo analitico, non è tenuto a motivare la mancata adozione del metodo sintetico.
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La data rilevante, ai fini dell'esclusione, dal computo dell'indennità di espropriazione, delle c.d. migliorie opportunistiche, ovvero realizzate al solo scopo di conseguire un'indennità maggiore, non è quella della espropriazione, ma quella, anteriore, della presunta conoscenza del procedimento espropriativo.
Cass. civ. n. 324/2007
Ove con il ricorso per cassazione sia censurato il vizio di motivazione, è onere della parte ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa; in particolare, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, la censura in ordine a elementi di fatto, incidenti sulla concreta liquidazione del credito, si risolve non in una critica ad un principio di diritto (onde appare male invocata la violazione degli art. 115 e 116 c.p.c.), ma in un apprezzamento di fatto, che dunque è censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che non può essere proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità, occorrendo indicare, proprio a tale fine, l'atto del giudizio di merito in cui la contestazione sia stata tempestivamente formulata.
Cass. civ. n. 20408/2006
Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, va considerato edificabile un terreno inserito dallo strumento generale (nella specie, piano di fabbricazione) in zona destinata a insediamenti industriali, non essendo necessaria una specifica destinazione conferita da uno strumento attuativo, e restando irrilevante che, all'interno della zona, il terreno possa essere destinato a servizi (nella specie, ad opere di viabilità interna), in virtù di prescrizioni di carattere pre-espropriativo, rapportandosi in tal caso la valutazione alle aree comprese nella zona.
Cass. civ. n. 12007/2005
A seguito del decreto di occupazione, al proprietario dell'immobile è attribuita la sola scelta di abbandonare ogni suo bene sul fondo, senza poter pretendere alcuna indennità aggiuntiva (salvo per le costruzioni, piantagioni e migliorie non opportunistiche, cioè non eseguite al solo scopo di ottenere un'indennità maggiore), ovvero "di asportare a sue spese materiali e tutto ciò che può essere tolto senza pregiudizio dell'opera di pubblica utilità da eseguirsi", valendo, quale messa a disposizione dei beni mobili per il ritiro, l'avviso, notificato al proprietario almeno venti giorni prima, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'immissione in possesso.
Cass. civ. n. 17438/2004
Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, la presenza di un vincolo di immodificabilità privata del suolo, al quale va riconosciuto carattere espropriativo (impianti pubblici e attrezzature civili gestite da enti pubblici) giacché l'attuabilità pubblicistica presuppone necessariamente l'avocazione del bene all'ente pubblico, comporta che del vincolo non debba tenersi conto ai fini della liquidazione dell'indennità. Ne consegue che nella ricerca di un parametro urbanistico di riferimento, la necessità di relazionare la valutazione del bene in termini di effettività, al momento della definitiva avocazione alla mano pubblica, esclude che debba risalirsi ad una pianificazione remota e non più attuale, alla ricerca di una condizione conformativa o pre-urbanistica, ma debba valutarsi il suolo alla stregua della zona all'interno della quale l'opera pubblica costruenda garantisce la prestazione del servizio pubblico.
Cass. civ. n. 112/2003
In tema di servitù di elettrodotto e di determinazione della relativa indennità di asservimento ex art. 123 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, il sistema introdotto dall'art. 5-bis D.L. 11 luglio 1992 n. 333 (aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359) è caratterizzato - ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, cui quella di asservimento va commisurata - da una rigida dicotomia, che non ammette figure intermedie, tra le aree edificabili e le aree rimanenti (tutte parificate, ai fini anzidetti, a quelle agricole), senza che ciò si ponga in contrasto con il principio di eguaglianza o pregiudichi il serio ed effettivo ristoro del proprietario (v. Corte Cost., sent. n. 261 del 1997). Ad un tal riguardo, la nozione di edificabilità, pur non identificandosi e non esaurendosi nel fenomeno dell'edificabilità residenziale abitativa, comprende tuttavia ogni forma di trasformazione del suolo, in via di principio non preclusa all'iniziativa privata, che sia però riconducibile in ogni caso alla figura tecnica ed economica dell'edificazione (ancorché a tipologia vincolata), risultando quindi soggetta al relativo regime delle autorizzazioni previsto dalla vigente legislazione edilizia. Ne consegue che, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione e quindi di quella di asservimento, va esclusa la natura edificabile di un fondo compreso in zona urbanistica destinata a parco urbano ed alla realizzazione di impianti pubblici ricreativi, sportivi e culturali.
Cass. civ. n. 173/2001
Ai fini indennitari e della previa qualificazione dei suoli espropriati alla stregua delle correlative "possibilità legali" di edificazione al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, della L. n. 359 del 1992, le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici di secondo livello - influenti di regola su tale qualificazione, per il contenuto conformativo della proprietà che ad essi deriva dalla loro funzione di definire, per zone, in via astratta e generale, le possibilità edificatorie connesse al diritto dominicale - possono, in via eccezionale, avere anche portata e contenuto direttamente ablatori (che ne escludono l'incidenza sulla liquidazione dell'indennità) ove si tratti di vincoli particolari, incidenti su beni determinati in funzione di localizzazione dell'opera, implicante di per sé la necessaria traslazione di quei beni all'ente pubblico.
Cass. civ. n. 125/2001
Al fine della determinazione dell'indennità d'espropriazione di un fondo edificabile in base al piano regolatore ed incluso in un piano per l'edilizia economica e popolare, la valutazione delle possibilità legali ed effettive di edificazione, al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. n. 333 del 1992, introdotto con la legge di conversione n. 359 del 1992, deve tenere conto delle previsioni di tale piano per l'edilizia in punto di densità volumetriche, quali varianti del piano regolatore, quando esse si traducano in indici medi di fabbricabilità, correlati (o correlabili) al totale della superficie al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi, ed inoltre si riferiscano all'intera area del piano stesso o ad una porzione differenziata per situazioni indipendenti dal progetto espropriativo. Tale valutazione deve, invece, trascurare la maggiore o minore fabbricabilità che il fondo venga a godere o subire per effetto delle disposizioni del piano per l'edilizia attinenti alla collocazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero servizi ed infrastrutture.