(massima n. 1)
In tema di valutazione di aree edificabili, ai fini della determinazione dell'indennitā di espropriazione, l'evoluzione del sistema normativo induce a negare valore preminente al metodo sintetico- comparativo, congeniale ad un sistema, oggi abbandonato alla luce dell'art. 5-bis della L. n. 359 del 1992, governato dal principio dell'edificabilitā di fatto, mentre il metodo analitico-ricostruttivo, che muove dalle caratteristiche specifiche del fondo espropriato, depurando il valore dell'edificato del costo di costruzione per pervenire al valore dell'area secondo l'entitā volumetrica esprimibile dalla superficie a disposizione, dipende dalla qualificazione urbanistica dell'area, secondo il principio dell'edificabilitā legale, conseguendone che il giudice che accolga le conclusioni del consulente tecnico secondo il metodo analitico, non č tenuto a motivare la mancata adozione del metodo sintetico.