(massima n. 1)
L'indennitā di espropriazione va determinata in relazione al valore venale distinguendo tra suoli edificabili e non edificabili in ragione del criterio dell'edificabilitā legale, escluse le possibilitā legali di edificazione qualora lo strumento urbanistico dell'epoca in cui deve compiersi la ricognizione legale abbia concretamente vincolato la zona ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilitā, ecc.), sicché, rientrando nella nozione tecnica di edificazione l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area secondo il regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione, ai fini indennitari deve tenersi conto delle possibilitā di utilizzazione intermedia tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attivitā sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti, ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Nella specie, la Corte d'appello, pur qualificando erroneamente come edificabile il fondo ablato per la realizzazione di un campo di calcetto, ne ha correttamente apprezzato il valore secondo la potenziale natura edificatoria della zona)