(massima n. 1)
Ai fini della determinazione dell'indennitā espropriativa, l'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. con modif. nella L. 8 agosto 1992 (ora recepito negli artt. 32 e 37 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) ha prescelto, quale unico criterio per individuare la destinazione urbanistica del terreno espropriato, quello dell'edificabilitā legale, per cui un'area va ritenuta edificabile quando (e per il solo fatto che) essa risulti classificata come tale dagli strumenti urbanistici al momento della vicenda ablativa, senza possibilitā legale di edificazione tutte le volte in cui la zona sia stata concretamente vincolata da un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilitā ecc.) dallo strumento urbanistico vigente. Né rileva, in tali ultime ipotesi, che la destinazione zonale consenta la costruzione di edifici e attrezzature pubblici, atteso che l'attivitā di trasformazione del suolo per la realizzazione dell'opera pubblica rimessa inderogabilmente all'iniziativa pubblica non č assimilabile al concetto di edificazione preso in considerazione dal menzionato art. 5-bis della L. n. 359 del 1992 agli effetti indennitari, da intendersi come estrinsecazione dello "ius aedificandi" connesso al diritto di proprietā.