(massima n. 1)
In tema di servitù di elettrodotto e di determinazione della relativa indennità di asservimento ex art. 123 R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, il sistema introdotto dall'art. 5-bis D.L. 11 luglio 1992 n. 333 (aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359) è caratterizzato - ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, cui quella di asservimento va commisurata - da una rigida dicotomia, che non ammette figure intermedie, tra le aree edificabili e le aree rimanenti (tutte parificate, ai fini anzidetti, a quelle agricole), senza che ciò si ponga in contrasto con il principio di eguaglianza o pregiudichi il serio ed effettivo ristoro del proprietario (v. Corte Cost., sent. n. 261 del 1997). Ad un tal riguardo, la nozione di edificabilità, pur non identificandosi e non esaurendosi nel fenomeno dell'edificabilità residenziale abitativa, comprende tuttavia ogni forma di trasformazione del suolo, in via di principio non preclusa all'iniziativa privata, che sia però riconducibile in ogni caso alla figura tecnica ed economica dell'edificazione (ancorché a tipologia vincolata), risultando quindi soggetta al relativo regime delle autorizzazioni previsto dalla vigente legislazione edilizia. Ne consegue che, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione e quindi di quella di asservimento, va esclusa la natura edificabile di un fondo compreso in zona urbanistica destinata a parco urbano ed alla realizzazione di impianti pubblici ricreativi, sportivi e culturali.