(massima n. 1)
            Al fine della determinazione dell'indennitą d'espropriazione di  un  fondo  edificabile  in  base  al piano regolatore ed incluso in un piano per l'edilizia economica  e  popolare, la  valutazione  delle  possibilitą legali  ed  effettive  di  edificazione,  al  momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, ai sensi dell'art. 5-bis del D.L. n. 333 del 1992, introdotto con la legge di conversione n. 359 del 1992, deve tenere conto delle previsioni di tale piano per l'edilizia in punto di densitą volumetriche, quali varianti del piano regolatore, quando esse si traducano in indici medi di  fabbricabilitą,  correlati  (o  correlabili)  al  totale  della superficie al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi, ed inoltre si riferiscano all'intera area del piano stesso o ad  una porzione  differenziata per situazioni  indipendenti dal progetto espropriativo. Tale valutazione deve, invece, trascurare la maggiore o minore fabbricabilitą che il fondo venga a godere o subire per effetto delle disposizioni del piano  per  l'edilizia  attinenti  alla  collocazione  sui  singoli fondi  di  specifiche  edificazioni  ovvero  servizi  ed infrastrutture.