Azione diretta
L’art. 12 introduce la possibilità di azione diretta, da parte del paziente danneggiato, nei confronti dell’impresa di assicurazione della struttura sanitaria o del professionista sanitario, con riferimento alle tipologie di polizze di cui all'art.
10 ed entro i limiti delle somme per le quali sia stato stipulato il contratto di assicurazione.
Già esiste, nel nostro ordinamento, un sistema assicurativo obbligatorio posto a tutela, prima ancora che degli assicurati, dei terzi danneggiati: quello della RC auto, a cui la legge Gelli si ispira. Similmente al modello della RC auto, la legge prevede, anche per le cause relative alla responsabilità sanitaria, lo strumento dell’azione diretta ed il principio dell’inopponibilità delle eccezioni contrattuali.
A differenza di quanto avviene per le coperture assicurative ordinarie della responsabilità civile ex art.
1917 c.c., l’azione diretta consente ai danneggiati di rivolgersi direttamente alla società assicuratrice per ottenere il risarcimento. Rispetto all’azione ordinaria che il danneggiato può instaurare nei confronti del responsabile civile, l’azione diretta si pone in un rapporto di potenziale
complementarietà, non di alternatività; l’azione esperita contro l’assicuratore contiene implicitamente anche la domanda di accertamento della responsabilità del danneggiante e, dal momento che i rapporti tra il responsabile civile e la compagnia assicuratrice possono essere definiti come
obbligazioni solidali ad interesse unisoggettivo, il pagamento effettuato da uno di essi - condebitori solidali - ha effetto liberatorio.
Legittimazione passiva: l'azione diretta è concessa al terzo danneggiato che intenda agire per il risarcimento dei danni nei confronti di una struttura sanitaria o di un professionista sanitario, ossia nei confronti di soggetti il cui obbligo assicurativo è ora imposto
ex lege, ai sensi dell’art.
10 della legge Gelli.
L’azione diretta non può tuttavia essere esercitata nei confronti di quelle strutture che abbiano optato per il ricorso alle “analoghe misure”, sempre previste dall'art.
10, in alternativa alla copertura assicurativa in senso proprio: in questo caso, mancando un’assicurazione obbligatoria, l’azione può essere rivolta esclusivamente contro la struttura sanitaria.
Inoltre, è importante sottolineare che non tutti gli obblighi assicurativi previsti dalla legge Gelli risultano assistiti dall’azione diretta: ad esempio, non è possibile proporla quando il danneggiato agisca nei confronti dei “professionisti strutturati” con azione di responsabilità extracontrattuale ex art.
2043 c.c., ai sensi dell’art.
7. In questi casi, la struttura sanitaria ha il dovere di procurare una garanzia a favore dei professionisti di cui si avvale (ai sensi dell’art.
10, comma 2), ma questa copertura non attribuisce al danneggiato l’azione diretta; dunque, il professionista sanitario “strutturato”, una volta convenuto in giudizio, avrà l’onere di chiamare a sua volta in causa la propria compagnia assicuratrice, secondo quanto previsto dall'art.
1917 c.c. comma 4.
Legittimazione attiva: legittimati a proporre l’azione diretta sono innanzitutto i pazienti che abbiano subito danni da malpractice medica od ospedaliera. Inoltre, nei casi di decesso o di grave compromissione del rapporto parentale, legittimati attivi potranno essere anche i c.d. “danneggiati secondari”, o “da rimbalzo”.
L'esercizio dell'azione diretta rimane comunque subordinato al fallimento del
tentativo di conciliazione obbligatorio o di cui all'art.
8 o del tentativo di mediazione.
Eccezioni non opponibili
Il comma 2 stabilisce che non è possibile opporre al danneggiato, per l’intero massimale di polizza, eccezioni contrattuali diverse da quelle stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo
10, che definisce i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private e per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività al di fuori di strutture sanitarie.
L’inopponibilità delle eccezioni obbliga così la compagnia assicurativa a liquidare il danno al terzo danneggiato senza poter invocare ragioni di inoperatività della copertura fondate sul rapporto assicurativo con il proprio cliente. In questo modo, il danneggiato che intenda proporre azione diretta nei confronti dell’assicuratore della struttura o del professionista sanitario potrà farlo senza che la compagnia assicurativa possa opporgli eccezioni fondate su un contratto rispetto al quale è completamente estraneo.
Ma quali possono essere le “eccezioni derivanti dal contratto” inopponibili di cui parla il comma 2? A tal proposito è possibile ricavare degli indirizzi di massima facendo riferimento al dibattito sviluppatosi in dottrina ed in giurisprudenza in materia di assicurazione RC auto. La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie sono giunte a ritenere opponibili al terzo le eccezioni relative alle nullità del contratto di assicurazione e all’inesistenza del rapporto assicurativo, dal momento che si tratta di eccezioni che non derivano in senso proprio da un contratto. Al contrario, sarebbero inopponibili tutte quelle eccezioni che, pur presupponendo la regolare costituzione del rapporto assicurativo, sono volte ad affermare l’inefficacia del contratto o la sua invalidità, in ragione di successive patologie o dell’operatività di limitazioni previste nella polizza.
In ogni caso, rimane ferma per l’assicuratore la possibilità di eccepire il limite del massimale (ex art.
12 comma 2 legge Gelli).
Rivalsa dell’impresa assicuratrice
Il comma 3 disciplina il
diritto di rivalsa che l’impresa di assicurazione, laddove condannata al risarcimento, può esercitare nei confronti del soggetto assicurato, nel rispetto dei requisiti minimi, non derogabili contrattualmente, stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all’art.
10 comma 6. Tale diritto di rivalsa funge da contrappeso alla regola dell’inopponibilità delle eccezioni contrattuali al terzo danneggiato che agisce direttamente contro la compagnia assicuratrice: in questo modo, nel caso in cui non fosse possibile eccepire al terzo limitazioni di polizza od altre ragioni di inoperatività della copertura, l’impresa di assicurazione rimane comunque tutelata nell’ambito del rapporto interno con il proprio assicurato responsabile.
L’azione di rivalsa ha infatti natura endocontrattuale e
si prescrive dunque in due anni, ai sensi dell’art.
2952 comma 2 c.c. È possibile, inoltre, affermare che il diritto di rivalsa concorra con il diritto di surrogazione ex art.
1203 n. 3 c.c., in forza del quale l’impresa assicuratrice può agire in via di regresso nei confronti di eventuali coobbligati solidali dell’assicurato corresponsabile.
Litisconsorzio necessario e diritto di accesso
Il comma 4 prevede il litisconsorzio necessario, sia dei medici che delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, nelle cause di risarcimento promosse dai danneggiati contro le imprese di assicurazione. Non sembra che il litisconsorzio necessario debba estendersi a tutti i possibili corresponsabili (ad esempio nel caso di un intervento svolto in equipe); dalla lettera della norma sembra piuttosto doversi ritenere circoscritto al soggetto individuato dal danneggiato a monte dell’azione diretta.
Viene inoltre disciplinato il diritto di accesso a tutta la documentazione della struttura sui fatti oggetto del giudizio da parte del sanitario, del danneggiato e dell'impresa di assicurazione.
Termine di prescrizione dell’azione diretta
Il comma 5 stabilisce che l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta allo stesso termine di prescrizione previsto per l'azione proposta verso l'azienda sanitaria, la struttura, l'ente assicurato o l'esercente la professione sanitaria.
Rimane ferma, in ogni caso, la possibilità per l’assicurato di opporsi alla pretesa di rivalsa della sua compagnia assicuratrice, in tutti i casi in cui non sia stato coinvolto nella trattativa di liquidazione del danno a favore del terzo oppure non abbia prestato il suo consenso all’eventuale transazione.