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Articolo 10 Responsabilitą professionale del personale sanitario

(L. 8 marzo 2017, n. 24)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Obbligo di assicurazione

Dispositivo dell'art. 10 Responsabilitą professionale del personale sanitario

1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche e private, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e di ricerca clinica. La disposizione del primo periodo si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, polizze assicurative o adottano altre analoghe misure per la copertura della responsabilità civile verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano in relazione agli esercenti la professione sanitaria di cui al comma 2.

2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una delle strutture di cui al comma 1 del presente articolo o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

4. Le strutture di cui al comma 1 rendono nota, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori d'opera di cui al comma 1, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.

5. Con decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture di cui al comma 1 e con gli esercenti la professione sanitaria.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), le Associazioni nazionali rappresentative delle strutture private che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei cittadini e dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. Il medesimo decreto stabilisce i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, richiamate dal comma 1; disciplina altresì le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. A tali fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare, di concerto con il Ministro della salute e sentito l'IVASS, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate ai sensi dei commi 1 e 2, e alle altre analoghe misure adottate ai sensi dei commi 1 e 6 e sono stabiliti, altresì, le modalità e i termini per la comunicazione di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio. Il medesimo decreto stabilisce le modalità e i termini per l'accesso a tali dati.

Spiegazione dell'art. 10 Responsabilitą professionale del personale sanitario

L’art. 10 introduce precisi obblighi di assicurazione per la responsabilità civile in capo a:
- strutture sanitarie pubbliche e private (comma 1);
- professionisti sanitari che esercitano in libera professione (comma 2);
- professionisti sanitari dipendenti dalle predette strutture (comma 3).
Il tutto allo scopo di rendere effettiva l’eventuale condanna di tali soggetti al risarcimento dei danni cagionati ai pazienti.
Obbligo di assicurazione delle strutture (comma 1)
Il comma 1 prevede l'obbligo di assicurazione (o di adozione di un'analoga misura) per la responsabilità contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c.c.) verso terzi e verso i prestatori d'opera, a carico delle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, anche per i danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso le strutture medesime, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento nonché di sperimentazione e ricerca clinica. L'obbligo concerne anche le prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero in regime di convenzione con il SSN, nonché attraverso la telemedicina. Dunque, il perimetro della garanzia esorbita le classiche fattispecie di danno sanitario, riguardando ogni ipotesi di danneggiamento alla persona o beni di terzi, anche se in relazione a fattispecie diverse dalla tipica responsabilità medica.
Le strutture in esame hanno altresì l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa (o di adottare un'analoga misura) per la copertura della responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.) verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie, per l'ipotesi in cui il danneggiato esperisca azione direttamente nei confronti del professionista.
Per “misura analoga” all’assicurazione si intende la c.d. auto-assicurazione, ossia la ritenzione del rischio da medical malpractice (c.d. med-mal) nell’azienda sanitaria. Dove le aziende sanitarie non trovano copertura assicurativa a condizioni vantaggiose, è realistico consentire la auto-ritenzione, a patto che essa sia in grado di offrire una garanzia non inferiore rispetto alla copertura assicurativa. Non essendo praticabile l’auto-ritenzione in relazione alle posizioni individuali dei sanitari, in questi casi il rischio viene trasferito obbligatoriamente alle compagnie assicuratrici.
Obbligo di assicurazione per l’esercente la professione sanitaria in regime libero-professionale (comma 2)
L’obbligo assicurativo per la responsabilità civile sussiste anche in capo all’esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una struttura o che presti la sua opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, ovvero che si avvalga della stessa nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
Assicurazione del professionista per colpa grave (comma 3)
Viene inoltre introdotto l'obbligo per gli esercenti attività sanitaria, operanti a qualsiasi titolo in strutture pubbliche o private, di stipulare, con oneri a proprio carico, un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave per la responsabilità civile, al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa o all’azione amministrativa della Corte dei conti (di cui all’art. 9) nei suoi confronti.
Pubblicazione nel sito internet della denominazione dell’impresa (comma 4)
La garanzia assicurativa dell’azienda sanitaria va debitamente resa nota ai pazienti, mediante pubblicazione sul sito internet dell’azienda della denominazione dell’impresa che presta la copertura assicurativa, con l’indicazione per esteso dei contratti, delle clausole assicurative ovvero delle altre analoghe misure che determinano la copertura della responsabilità civile verso i terzi e verso i prestatori di opera. Ciò a garanzia della trasparenza imposta all’azienda sanitaria per la maggior tutela del paziente danneggiato.
Vigilanza e controllo da parte dell’IVASS (comma 5)
La norma demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei criteri e delle modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture e con gli esercenti le professioni sanitarie.
Requisiti minimi delle polizze assicurative, trasferimento del rischio e fondo rischi (comma 6)
Si demanda ad un ulteriore decreto del Ministro dello sviluppo economico la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie, nonché dei requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio, prevedendo l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunziati: senza tali fondi non sussisterebbe alcuna garanzia per la solvibilità dei risarcimenti.
Dati relativi alle polizze assicurative (comma 7)
Sempre con decreto del Ministro dello sviluppo economico devono essere individuati i dati relativi alle polizze di assicurazione stipulate, nonché stabilite le modalità e i termini per la comunicazione all'Osservatorio di cui all'articolo 3 di tali dati da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e degli esercenti le professioni sanitarie.

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