1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 353, 353 bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote(1).
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).