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Articolo 24 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

[Aggiornato al 04/10/2024]

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Dispositivo dell'art. 24 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316 bis, 316 ter, 353, 353 bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640 bis e 640 ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del Codice Penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote(1).

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 6-ter, comma 2, lettera a) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137.

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