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Articolo 15 Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)

(Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679)

[Aggiornato al 29/04/2022]

Diritto di accesso dell'interessato

Dispositivo dell'art. 15 GDPR

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

  1. a) le finalità del trattamento;
  2. b) le categorie di dati personali in questione;
  3. c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  4. d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  5. e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
  6. f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
  7. g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
  8. h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

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Consulenze legali
relative all'articolo 15 GDPR

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S.L. chiede
martedì 23/09/2025
“Settimane fa mi sono rivolta all'ospedale della piccola città in cui sono stata bambina (oggi ho cinquant'anni) per chiedere la documentazione medica inerente a un accesso al pronto soccorso cui fui costretta da bambina (circa due anni d'età) a seguito di un incidente domestico del quale non ho mai saputo/capito molto. L'incidente non fu proprio una cosetta da nulla perché il colpo fu alla fronte e riportai una ferita non lieve della quale ancora ho cicatrice. L'ospedale mi ha risposto, oralmente, ch e siccome non so fornire la data esatta dell'incidente, o per lo meno un intervallo di tempo tendente al breve in cui l'evento si è verificato, la struttura ospedaliera non può aiutarmi poiché il fatto risale a un momento storico (1976/1977) in cui la documentazione non era digitalizzata ed è pertanto, oggi, di praticamente impossibile reperibilità se mi limito a fornire, per la ricerca, un arco temporale di un anno.
L'ospedale può comportarsi così?”
Consulenza legale i 06/10/2025
La risposta dell’ospedale è, in linea di massima, corretta e ciò sia perché non sono stati forniti dati sufficienti alla struttura ospedaliera, sia in relazione all’arco temporale di riferimento.

Quest’ultimo non giova alla richiesta presentata poiché sono decorsi molti anni rispetto al ricovero e poiché all’epoca non vi era alcun obbligo di legge di conservazione dei dati e/o informazioni.
In ogni caso si specifica che la conservazione non potrebbe comunque durare per così tanto tempo.

La disciplina di riferimento afferisce sia alla normativa privacy sia a quella amministrativa riguardante il diritto di accesso agli atti.
In particolare, l’art. 15 GDPR stabilisce che l'interessato ha il diritto di ottenere, dal titolare del trattamento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni indicate dal testo di legge, quali ad esempio:
  • le categorie di dati personali oggetto della richiesta/ricerca;
  • l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

Infine la norma conclude, all’ultimo comma, che il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Tale aspetto è da tenere in grande considerazione.

Tuttavia si segnala che la normativa, nel senso più ampio del termine, richiede il requisito di esplicitare l’interesse, che deve essere diretto, concreto e attuale.
Occorre, quindi, che tale elemento sia presente nell'istanza che si andrà a predisporre.

In conclusione, alla luce delle osservazioni di cui sopra, questa redazione consiglia la predisposizione di un’istanza il più dettagliata possibile e conforme ai requisiti stabiliti dal Reg. UE 679/2016 (c.d. GDPR, Regolamento generale sulla protezione dei dati), inviandola a mezzo raccomandata A/R o pec alla struttura ospedaliera.

V. S. chiede
venerdì 17/11/2023
“Buonasera, volevo porre il seguente quesito. Premetto non sono un avvocato, mi occupo del settore informatico.
Per un concorso pubblico è necessario documentare esperienza lavorativa che riguarda un certo ambito informatico.
Nel bando è riportato "documentata esperienza lavorativa nel seguente ambito ...".
Quest' esperienza lavorativa non è strettamente connessa alla mansione indicata nel contratto di assunzione.
Ora l'azienda in cui ho effettuato quest'esperienza lavorativa è fallita (quando è fallita non ero più dipendente dell' azienda). Ho fornito contratto e buste paga ma per la PA non basta.
La PA ha chiesto nome e pec del curatore fallimentare che ho prontamente fornito. Il curatore è stato contattato dalla PA ma non ha risposto ritenendo questo compito non suo. La mia domanda è: a chi spetta tra Giudice delegato, Legale Rappresentante e Curatore Fallimentare fornire quest'informazione? Mi chiedo come possa essere estratta dai LUL quest'informazione? Basterebbe invece un'autodichiarazione del mio responsabile di allora? O c'è altro modo?
Grazie”
Consulenza legale i 28/11/2023
In primo luogo, occorre premettere che in caso di assoggettamento di una società ad una procedura concorsuale è il curatore nominato dal Tribunale ad assumere il ruolo di rappresentante dell’impresa, pertanto le informazioni relative al rapporto di lavoro con la stessa vanno richieste ad esso (come giustamente si è proceduto a fare).

Chiarito questo aspetto preliminare, si segnala come il datore di lavoro possa essere obbligato a fornire al lavoratore il Libro Unico del Lavoro, se richiesto, per permettere l’accesso a tutte le informazioni in esso contenute (Corte di Appello di Milano, 01.03.2018, n. 297); principio che si ritiene applicabile al caso di specie.
Le informazioni che si cercano, tuttavia, potrebbero non esservi contenute.

Il libro unico del lavoro, infatti, si compone solitamente di tre aree, dove vengono evidenziati i dati anagrafici aziendali e del dipendente; la vidimazione, la posizione assicurativa e l’eventuale filiale d’azienda; gli elementi retributivi e previdenziali.
Con riferimento agli anagrafici del dipendente, oltre alle generalità del lavoratore, andranno indicate le generalità del rapporto di lavoro che intercorrono tra quest’ultimo e l’azienda; nel dettaglio, dovranno essere indicati: la data di assunzione e di eventuale cessazione del rapporto di lavoro; gli elementi di riferimento del rapporto di lavoro instaurato, quali il tipo di contratto (tempo determinato, tempo indeterminato, apprendistato, ecc.), la qualifica, livello di inquadramento in riferimento al CCNL applicato ed infine la percentuale del Part-Time applicato; in relazione alla retribuzione, con riferimento al dipendente andranno indicati gli scatti di anzianità maturati e la data del prossimo scatto retributivo.
Ben si comprende come l’informazione circa l’effettivo conseguimento di un’esperienza lavorativa così specifica come quella che viene richiesta dalla PA nel bando potrebbe non essere presente nel LUL.

In ogni caso, la Suprema Corte afferma che, in ossequio a quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (articolo oggi abrogato, il cui contenuto si rinviene nell’art. 15 GDPR) un dipendente può chiedere al datore di lavoro l’accesso a tutti i propri dati personali, ivi inclusi quelli che pur non avendo carattere oggettivo siano contenuti in documenti che portano alle decisioni aziendali (Cass., ordinanza del 14.12.2018 n. 32533).
Sulla scorta di tale principio, si potrebbe agire al fine di obbligare il curatore a fornire la documentazione aziendale relativa al rapporto di lavoro, dalla quale potrebbe emergere l’esperienza lavorativa specialistica effettivamente svolta.

Se neppure mediante questa via dovesse riuscire ad ottenere le informazioni richieste, potrebbe tentare di offrire testimonianze attestanti l’attività svolta (tanto del precedente titolare dell’azienda, quanto del responsabile di reparto), la cui valutazione, tuttavia, spetta alla PA che dovrà procedere all’assunzione.