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Diritto digitale -

I Reati Informatici e la Diffamazione 'Smart'

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2022
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą Telematica
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Nel mondo esistono due realtà: la vita reale e la vita virtuale; come nella vita reale anche nella vita virtuale è possibile riscontrare dei crimini. La L. n.547/1993 ha introdotto per prima, nel nostro ordinamento, una serie di nuove ipotesi di reato, chiamati crimini informatici, senza includere la diffamazione, in particolare la diffamazione online, in quanto ritiene deduttivo ed intuitivo che tale reato possa commettersi in via informatica.
La disposizione dell’art.595 c.p. che disciplina la diffamazione trova il proprio fondamento nell’esigenza di garantire e tutelare la reputazione dell’individuo; reputazione intesa in senso soggettivo come diritto all’onore e quale considerazione e stima che il mondo ha verso il soggetto stesso, relativamente alla sua sfera morale e alla società in cui egli vive. Il primo comma del citato articolo sancisce che ‘Colui che offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino ad un anno ovvero la multa fino a 1032 euro’.
La condotta tipica del delitto di diffamazione, nonché i suoi requisiti essenziali, sono:1- l’offesa all’altrui reputazione, 2- l’assenza del soggetto offeso, quindi l’impossibilità di quest’ultimo di difendersi e di percepire l’offesa, 3- la comunicazione a più soggetti intendendo almeno due. La diffamazione in generale può essere commessa in qualunque modo e con qualsiasi mezzo, dunque, non solo a mezzo stampa ma anche a mezzo internet. Si parla di diffamazione a mezzo internet quando si trasmettono contenuti lesivi e denigratori dell’altrui reputazione sul web, per esempio utilizzando i social network, i giornali online, i messaggi, le chat, le mail inviate a più persone (e altro). Gli scritti, le parole, i disegni, le fotografie, se divulgate con l’intenzione di offendere possono provocare diffamazione. Se le persone offese sono più di una si parla di concorso per diffamazione. La diffamazione può avvenire o nello stesso momento o in un momento successivo. Invece, nel caso di diffamazione a mezzo internet, il momento consumativo di tale reato lo si individua all’atto dell’immissione in rete del messaggio offensivo.
Il secondo comma dell’art. 595 c.p. stabilisce che ‘Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena raddoppia dalla reclusione fino a due anni ovvero una multa fino ai 2065 euro’. La diffamazione online è un aggravante in quanto tramite internet è possibile raggiungere un numero indefinito di persone, nel mondo.In caso di diffamazione online e violazione della privacy sul web, è possibile ottenere il risarcimento dei danni e la deindicizzazione dei contenuti lesivi del diritto all’onore e alla reputazione, dai motori di ricerca.A stabilirlo una sentenza del Tribunale di Milano del 24/01/2020 n.4911 che vede come protagonisti Google e due soggetti colleghi di lavoro. Il collega di lavoro diffama l’altro sul web, associando lui e la sua famiglia alla mafia. Il soggetto passivo, appena avuto conoscenza di tale lesione, chiede a Google la cancellazione delle tracce digitali lesive dei suoi diritti; Google, però, non ha provveduto a tale cancellazione e alla eliminazione degli URL dei ‘siti sorgente’, per inerzia, motivo per cui il Tribunale di Milano condanna Google al pagamento di 25.000 euro come risarcimento dei danni per diffamazione e la deindicizzazione di questi contenuti lesivi che hanno comportato anche l’illecito trattamento dei dati del soggetto leso, e quest’ultimo ha esercitato il suo diritto all’oblio, in virtù del Regolamento UE, Regolamento generale sulla protezione dei dati, n. 679/2016, in vigore da maggio 2018, nel nostro ordinamento. Dunque, ‘Se l’offesa è recata col mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni ovvero della multa non inferiore a 516 euro’.(co3) ‘Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo, giudiziario o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate’.(co4) Attribuire un fatto falso ad un soggetto è diffamazione, ma anche se il fatto offensivo fosse vero sarebbe comunque diffamazione.Essendo, l’assenza del soggetto leso, requisito essenziale per configurarsi diffamazione, è sorto un dubbio nei casi di diffamazione online:come si stabilisce se il soggetto è o meno online, effettivamente.
A superare tale dubbio è intervenuta la Corte Suprema, stabilendo che è sufficiente l’offesa e la comunicazione a più persone, per configurarsi il reato. In gergo tecnico parliamo di dolo generico in quanto basta, appunto, la volontà di offendere. Inoltre, si può diffamare anche tramite frasi omissive oppure allusioni e frasi indirette, tali da essere percepiti come offesa dall’uomo medio, o addirittura suscitando il dubbio sulla condotta del diffamato.
In conclusione, vi può essere abuso dell’informatica. Dunque, possiamo distinguere due tipi di reati informatici: 1-quelli commessi su internet e disciplinati dalla L. n. 48/2008 Ratifica della Conv. Di Budapest del 2001; 2-quelli commessi a mezzo internet come la diffamazione (online).

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